IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
la seguente legge:
Articolo 1 (Oggetto)
1- La presente legge disciplina gli orari di apertura, dei turni di
servizio,della chiusura per riposo, festività e ferie annuali delle
farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Lazio.
Articolo 2 (Orari)
1. L'apertura al pubblico, nei giorni feriali, delle farmacie urbane
e rurali non di turno e stabilita, rispettivamente, in quarantaquattro
e trentasei ore diurne e settimanali, fatta salva la possibilità
di osservare un ampio orario di apertura settimanale, secondo le modalità
espressamente previste dall'articolo 6.
2. La durata dell'orario di apertura delle farmacie rurali, a richiesta
degli interessati e in funzione di obiettive esigenze dell'assistenza farmaceutica
locale, può essere elevata fino a quarantaquattro ore diurne settimanali,
con deliberazione dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente
competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati. le organizzazioni
sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative
e 1'ordine provinciale dei farmacisti.
3- Gli orari di apertura diurna sono stabiliti in maniera omogenea in
base ad esigenze stagionali della ASL territorialmente competente,
sentiti i Sindaci dei comuni interessati. le organizzazioni sindacali provinciali
delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e 1'ordine
provinciale dei farmacisti. L'apertura diurna è interrotta da un
intervallo per riposo pomeridiano,
4. L'apertura diurna di norma ha inizio alle ore 830, mentre per le
farmacie rurali ha inizio di norma alle ore 9.
5. Nel rispetto di quanto indicato ai comuni 1 e 3, le farmacie possono
effettuare la chiusura serale alle ore 19.30, alle ore 20.00 oppure alle
ore 20,30; le farmacie rurali possono effettuare la chiusura anche alle
ore 19.
6. In relazione a situazioni territoriali particolari, stagionali o
periodiche, 1'orario di apertura diurna può essere determinato in
deroga ai criteri di cui ai commi 4 e 5, ma nel rispetto dei commi 2 e
3.
7. L'apertura notturna ha inizio alla fine dell'orario di apertura diurna
e termina all'inizio dell'orario di apertura diurna delle farmacie.
Articolo 3 (Guardia farmaceutica)
1. II servizio prestato dalle farmacie al di fuori del normale orario
di apertura nei giorni feriali riveste le caratteristiche di guardia farmaceutica
diurna, notturna e festiva.
2. La partecipazione al turno di servizio di guardia farmaceutica diurna
e festiva è obbligatoria per tutte le farmacie, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 6, comma 2.
3. La partecipazione al turno di servizio di guardia farmaceutica notturna
è obbligatoria nei comuni o nelle ASL privi di assistenza farmaceutica
notturna volontaria.
4. Con deliberazione della ASL territorialmente competente, sentiti
i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali
delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e 1'ordine
provinciale dei farmacisti, sono istituiti turni obbligatori tra le farmacie
aperte al pubblico secondo criteri settimanali, giornalieri o misti.
5. In relazione a situazioni territoriali particolari, i turni di servizio
diurno, festivo o notturno possono essere regolamentati in coordinamento
ed integrazione fra comuni e ASL limitrofi, anche di diverse province,
sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali
delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e gli ordini
provinciali dei farmacisti competenti per territorio.
Articolo 4 (Guardia farmaceutica notturna)
1. II servizio di guardia farmaceutica notturna, ha inizio alla fine
dell'orario di apertura diurna e termina all'inizio dell'orario di apertura
diurna delle farmacie.
2. Le farmacie in servizio notturno effettuano le prestazioni di assistenza
farmaceutica:
a) nei comuni capoluogo di provincia:
1) fino alle ore 22 a battenti aperti, ancorché con modalità
che escludano, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali.
2) Dalle ore 22 a battenti chiusi, con 1'obbligo del pernottamento
di un farmacista in farmacia. |
b) Negli altri comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti il servizio
e effettuato a chiamata; per particolari o eccezionali esigenze ambientali
periodiche o turistiche a battenti aperti, ancorché con modalità
che escludano, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali, fino
alle ore 22,
c) Nei comuni dove esista il servizio volontario notturno, lo stesso
può essere effettuato a battenti aperti,
d) In tutti gli altri casi il servizio è effettuato a chiamata. |
3. In caso di svolgimento del servizio a chiamata il farmacista di turno
deve essere costantemente reperibile e a tale scopo è obbligatorio
esporre all'esterno della farmacia le idonee indicazioni.
3-bis. Il servizio a chiamata di cui al
presente articolo è effettuato dietro presentazione di regolare
ricetta medica dichiarata urgente dal medico o ritenuta tale dal farmacista.
(comma aggiunto con Legge Regionale n.
2 del 27-2-2004, art 66, pubblicata sul BUR SO del 10-3-04).
Articolo 5 (Guardia farmaceutica festiva e diurna)
1. II servizio di guardia farmaceutica festiva è effettuato secondo
gli orari previsti dall'articolo 2, senza interruzioni per 1'intervallo
pomeridiano.
2. II servizio di guardia farmaceutica diurna feriale è effettuato
durante 1'intervallo pomeridiano.
3. Le farmacie nei capoluoghi di provincia espletano il servizio di
guardia farmaceutica festiva e diurna a battenti aperti ancorché
con modalità che escludano, per misura di sicurezza, il normale
accesso ai locali.
4. Nei comuni con una sola farmacia il servizio di cui ai commi 1 e
2 è svolto a turno con le farmacie dei comuni più vicini.
5. Nei comuni diversi dal capoluogo di provincia può essere effettuato
a chiamata solo il servizio di guardia farmaceutica feriale e festiva durante
1'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'articolo 4,
comma 3.
6. Le farmacie che effettuano il servizio di guardia festiva domenicale
fruiscono di una giornata di recupero infrasettimanale in un giorno feriale
da determinarsi con deliberazione della ASL territorialmente competente,
sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali
delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e 1'ordine
provinciale dei farmacisti. Nei comuni con una sola farmacia il recupero
infrasettimanale può, a richiesta, essere ridotto a mezza giornata
o soppresso.
Articolo 6 (Servizio volontario di guardia farmaceutica)
1. Qualunque farmacia aperta al pubblico può, a domanda, essere
autorizzata, con deliberazione della Asl territorialmente competente, sentiti
i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali
delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e 1'ordine
provinciale dei farmacisti, ad effettuare il servizio volontario di guardia
farmaceutica notturna, secondo le modalità previste dall'articolo
4, comma 2.
2. Ad esclusione delle giornate di sabato, domenica, dei giorni di ferie
e dei festivi, il servizio volontario di guardia farmaceutica diurna può,
a domanda, essere autorizzato nei centri con un numero di far-macie non
inferiore a 50 nei comuni con una sola farmacia e ad elevato flusso turistico,
con deliberazione della Asl territorialmente competente, sentiti i Sindaci
dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie
pubbliche e private maggiormente rappresentative e 1'ordine provinciale
dei farmacisti. Con analogo procedimento deliberative possono essere esonerate
dall'obbligo di turno le farmacie viciniori che ne facciano richiesta.
3. Il servizio volontario di guardia farmaceutica diurna deve essere
espletato, qualunque sia la dimensione del comune interessato, a battenti
aperti ed esclusivamente nei giorni in cui la farmacia deve effettuare
1'orario di apertura pomeridiana.
4. Ciascuna farmacia comunica alla ASL territorialmente competente,
con preavviso di almeno novanta giorni, ogni mutamento del proprio orario,
nonché il recesso dal servizio volontario di guardia farmaceutica.
Articolo 7 (Riposo settimanale)
1. Le farmacie non di turno restano chiuse nei giorni di domenica e
nelle festività infrasettimanali.
2. Le farmacie sono tenute ad osservare mezza giornata di riposo settimanale
in un giorno feriale da determinarsi con deliberazione della ASL territorialmente
competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni
sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative
e 1'ordine provinciale dei farmacisti.
3. Nei comuni con una sola farmacia e nelle frazioni distanti dal nucleo
urbano, per le quali si verifichi una situazione di farmacia unica, a richiesta
del titolare e limitatamente a periodi stagionali, e per oggettive esigenze
dal servizio, può essere disposto 1'esonero dall'obbligo di chiusura
nei giorni festivi e/o nella mezza giornata di riposo settimanale di cui
al comma 2, con deliberazione della ASL territorialmente competente, sentiti
i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali
delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e 1'ordine
provinciale dei farmacisti.
Articolo 8 (Ferie)
1. Ogni ASL stabilisce, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti,
sentiti i Sindaci dei comuni interessati e le organizzazioni sindacali
provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative,
il piano annuale di ferie delle farmacie, garantendo sempre la fruibilità
del servizio attraverso la turnazione delle stesse, secondo le seguenti
modalità.
a) nei comuni capoluogo di provincia le farmacie osservano un periodo
annuale di ferie non inferiore a venti giorni consecutivi e non superiore
a trenta giorni.
b) negli altri comuni il periodo di cui alla lettera a), a richiesta
delle farmacie interessate, può essere frazionato in due o tre periodi,
in relazione ad esigenze locali;
c) nei comuni con una sola farmacia, a richiesta dell'interessato le
ferie possono essere ridotte ad un periodo complessivo comunque non inferiore
a dieci giorni frazionabili;
d) nei comuni con popolazione inferiore a 12.500 abitanti, può
essere autorizzata, a richiesta della farmacia, la riduzione del periodo
di ferie come alla lettera c), qualora la distanza tra le farmacie lo rendesse
necessario;
e) nelle frazioni distanti dal nucleo urbano per le quali si verifichi
la situazione di farmacia unica, il periodo di ferie, a richiesta della
farmacia, può essere ridotto come alla lettera c).
Articolo 9 (Obblighi specifici)
1. Ciascuna farmacia deve esporre al pubblico, in maniera e posizione
facilmente visibile dall'esterno, anche di notte, un apposito cartello
indicante il turno di servizio e 1'orario di apertura e chiusura giornaliera
dell'esercizio, nonché le farmacie viciniori di turno durante le
ore e i giorni di chiusura della farmacia stessa.
2. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia deve essere affissa una
croce luminosa.
3. E' fatto obbligo a tutti i farmacisti di indossare il camice bianco
e di portare sullo stesso, in modo visibile, il distintivo nazionale adottato
dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI).
4. II personale non laureato in servizio nella farmacia deve indossare
un camice di colore diverso da quello dei farmacisti.
5. Gli studenti in farmacia e i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche,
durante il tirocinio nelle farmacie, sono tenuti ad indossare il camice
bianco.
Articolo 10 (Disposizioni particolari)
1. Per il comune di Roma ciascuna ASL adotta i provvedimenti di propria
competenza previsti dalla presente legge previa intesa con altre ASL interessate.
2. Per specifici ambiti comunali 1'orario settimanale di apertura al
pubblico, le ferie delle farmacie urbane e la mezza giornata di riposo
settimanale di cui all'art. 7, comma 2, possono essere modificati, con
deliberazione della ASL territorialmente competente, d'intesa con il sindaco
del comune interessato, dell'Ordine provinciale dei Farmacisti e delle
organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private
maggiormente rappresentative.
Articolo 11 (Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un
minimo di euro 1032,91 ad un massimo di euro 2582,28.
2. In caso di reiterazione delle violazioni può essere disposta,
in aggiunta alla sanzione di cui al comma 1, la chiusura della farmacia
per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni.
3. Le sanzioni sono irrogate dai Sindaci dei comuni nel cui territorio
si trova la farmacia, su proposta della ASL territorialmente competente,
secondo le modalità di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n.
30.
Articolo 12 (Disposizione abrogativa)
1. La legge regionale 2 giugno 1980, n. 45, come modificata dalla legge
regionale 8 febbraio 1993, n.l4, è abrogata.
Articolo 13 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 30 luglio 2002
Storace.
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