PRES. Sommella F. REL. Simoneschi G.
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Manuguerra
RES. INPS
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - Autoferrotranvieri - Sospensione cautelare - Incidenza del sopravvenuto pensionamento - Cessazione "ex tunc" degli effetti - Esclusione.
R. D. DEL 8/1/1931 NUM. 148 ALL. A ART. 46
Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, il pensionamento del dipendente sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 46 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A (in quanto in stato d'arresto o sottoposto a procedimento penale o comunque implicato in fatti che lo rendono passibile di destituzione o retrocessione), se comporta l'esaurimento degli effetti della sospensione stessa, non determina il venir meno "ex tunc" di tali effetti.
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