SEZ. L    SENT.  00210  DEL 11/01/2000
PRES. Sommella F.  REL. Simoneschi G.
PM. Pivetti M  (Conf.)
RIC. Manuguerra
RES. INPS

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED  AGENTI)  -  GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - Autoferrotranvieri -  Sospensione  cautelare  -  Incidenza  del sopravvenuto pensionamento -  Cessazione "ex tunc" degli effetti - Esclusione.

 R. D. DEL 8/1/1931 NUM. 148 ALL. A ART. 46 

     Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, il pensionamento del dipendente  sospeso  cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 46 del R.D. 8 gennaio  1931  n.  148,  all.  A (in quanto in stato d'arresto o sottoposto a procedimento  penale  o  comunque implicato in fatti che lo rendono passibile di  destituzione  o  retrocessione),  se comporta l'esaurimento degli effetti della  sospensione  stessa, non determina il venir meno "ex tunc" di tali effetti.          



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