SEZ. L SENT.  00295  DEL 12/01/2000
PRES. Buccarelli G.    REL. De Biase A.
PM. Velardi M  (Conf.)
RIC. Azienda Siciliana Trasporti
RES. Bonfissuto

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED  AGENTI)  - FERIE ED ALTRI CONGEDI - Periodo feriale - Retribuzione -  Determinazione  -  Criteri - Riferimento alla disciplina collettiva applicabile  -  Necessita' - Fattispecie relativa al c.c.n.l. 12 marzo 1980.

 COD.CIV. ART. 2099
 COD.CIV. ART. 2109
 COSTITUZIONE ART. 36
 R. D. DEL 8/1/1931 NUM. 148 ALL. A ART. 22          
 R. D. DEL 8/1/1931 NUM. 148 ALL. A ART. 1

     In  armonia con l'inesistenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione,  l'art. 22 dell'Allegato A) al R.D. n. 148 del 1931, nello stabilire  per il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri che le ferie devono  essere compensate con stipendio o paga ed indennità fisse, rinvia per la determinazione  di tali voci all'art. 1 dello stesso decreto, secondo cui gli stipendi, le paghe ed ogni altra indennità fissa o temporanea sono stabiliti dall'autonomia  collettiva,  e  quindi alle concrete previsioni dei contratti collettivi,  ai  quali  è  lasciata  possibilità  di  determinazione  anche dall'art.  36 della Costituzione che si limita a disporre che le ferie devono essere  retribuite  (nella  specie  la S.C. ha cassato la decisione di merito che,  traendo  argomento dal citato art. 22, aveva ritenuto la computabilità nella  retribuzione feriale della tredicesima e quattordicesima mensilità ed aveva  escluso  la  derogabilità  di  tale  ritenuta previsione da parte del c.c.n.l. 12 marzo 1980)