TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - FERIE ED ALTRI CONGEDI - Periodo feriale - Retribuzione - Determinazione - Criteri - Riferimento alla disciplina collettiva applicabile - Necessita' - Fattispecie relativa al c.c.n.l. 12 marzo 1980.
COD.CIV. ART. 2099
COD.CIV. ART. 2109
COSTITUZIONE ART. 36
R. D. DEL 8/1/1931 NUM. 148 ALL. A ART.
22
R. D. DEL 8/1/1931 NUM. 148 ALL. A ART. 1
In armonia
con l'inesistenza di un principio
di onnicomprensività della retribuzione, l'art. 22
dell'Allegato
A) al R.D. n. 148 del 1931, nello stabilire per il rapporto
di lavoro
degli autoferrotranvieri che le ferie devono essere
compensate con
stipendio o paga ed indennità fisse, rinvia per la
determinazione
di tali voci all'art. 1 dello stesso decreto, secondo cui gli stipendi,
le paghe ed ogni altra indennità fissa o temporanea sono
stabiliti
dall'autonomia collettiva, e quindi alle
concrete previsioni
dei contratti collettivi, ai quali
è lasciata
possibilità di determinazione
anche dall'art.
36 della Costituzione che si limita a disporre che le ferie devono
essere
retribuite (nella specie la S.C. ha
cassato la decisione
di merito che, traendo argomento dal citato art.
22, aveva
ritenuto la computabilità nella retribuzione
feriale della
tredicesima e quattordicesima mensilità ed aveva
escluso
la derogabilità di
tale ritenuta previsione
da parte del c.c.n.l. 12 marzo 1980)