PRES. Sommella F. REL. Mammone G.
PM. Cinque A (Conf.)
RIC. Vernola ed altri (avv. Antonio Mennuni e Andrea Vilardi)
RES. Finnavi Srl (avv. Diego Corapi e Salvatore Parascandola)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO DELLA NAVE - Demolizione della nave anteriormente all'esecuzione del sequestro - Inidoneità della stessa ad offrire la garanzia - Convalida del sequestro - Esclusione.
COD.NAV. ART. 160
COD.NAV. ART. 682
COD.NAV. ART. 684
In caso di demolizione della nave prima dell'esecuzione del provvedimento cautelare di sequestro, avvenuta a mezzo della notifica alle parti interessate ed alla competente capitaneria di porto perchè proceda alle trascrizioni previste dal codice della navigazione, viene meno l'individualità della stessa ridotta a meri materiali di risulta e, dunque, l'idoneità a costituire oggetto di garanzia, restando indifferente se alla data di esecuzione del provvedimento cautelare la nave sia ancora iscritta nella matricola (nella specie, relativa ad un caso anteriore alla riforma del codice di rito del 1990, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice d'appello non aveva convalidato il provvedimento di sequestro.