LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - Lavori discontinui - Lavoro straordinario - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie relativa ad autista delle ferrovie dello Stato.
COD.CIV. ART. 2107
COD.CIV. ART. 2108
R. D. DEL 6/12/1923 NUM. 2657
In tema di
lavoro discontinuo, caratterizzato
da attese non lavorate durante le quali
il dipendente
può reintegrare con pause di riposo le energie
psico-fisiche
consumate, è configurabile l'espletamento di
lavoro straordinario
solo allorquando, malgrado detta
discontinuità, sia
convenzionalmente prefissato un
preciso orario
di lavoro ed il relativo limite risulti in
concreto superato
- occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova
relativamente
a modalità e tempi
del servizio prestato
nell'arco di tempo compreso fra l'orario
iniziale e quello
finale dell'attività lavorativa, in
modo da
consentire di tener conto delle pause di inattività
-, oppure
l'attività lavorativa prestata
dal dipendente
oltre il limite dell'orario massimo
legale, non operante
nei suoi confronti, sia, alla stregua del
concreto svolgimento
del rapporto di lavoro, irrazionale
e pregiudizievole
del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso. (Nella
specie,
la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva rigettato la
domanda
proposta da autista delle Ferrovie dello Stato addetto al
trasporto
di operai svolgenti lavori sulle linee,
nonostante fosse
pacifico l'orario iniziale e finale
del servizio,
mancando la prova che il lavoratore fosse stato
impiegato in
prestazioni di servizio durante tutto il relativo arco
temporale).