PRES. De Musis R. REL. Servello G.
PM. Frazzini O. (Conf.)
RIC. SAEM S.p.A.
RES. Inail
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI - Determinazione del premio secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con D.M., caratterizzato dalla classificazione delle lavorazioni in gruppi - Applicazione della tariffa nel caso di lavorazioni complesse - Criteri - Fattispecie relativa all'inquadramento dell'attivita' di allestimento e manutenzione di impianti elettrici navali.
D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART. 40
D. M. LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE DEL 10/12/1971
D. M. LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE DEL 14/11/1978
D. M. LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE DEL 6/6/1988
Con riguardo alla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale, caratterizzato dalla classificazione tecnica di lavorazioni suddivise in gruppi, il rischio di infortuni (al quale e' riferito il tasso di contribuzione) proprio di una produzione complessa, comprendente piu' lavorazioni, non puo' coincidere con quello proprio di ciascuna di esse. Ne consegue che per l'individuazione della voce di tariffa applicabile ci si deve riferire alla lavorazione principale, considerando che nel concetto di "lavorazione" vanno comprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con l'attivita' principale, anche se effettuate in luoghi diversi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva inquadrato l'intera attivita' di una societa' operante nel settore dell'allestimento e manutenzione degli impianti elettrici navali nella voce 6421 - costruzione di navi - della tariffa premi approvata con D.M. 14 novembre 1978, anziche' distinguere la costruzione di impianti elettrici - voce 6561 - e l'installazione a bordo delle navi - voce 3610 - secondo quanto richiesto dalla societa' medesima e contestato dall'INAIL).