PRES. Sommella F REL. Petti GB
PM. Russo R (Conf.)
RIC. La Leggia
RES. Sai S.p.A
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE - "Ricevute provvisorie" - Utilizzabilita' ai fini dell'accertamento del contenuto del contratto - Ammissibilita' - Condizioni.
COD.CIV. ART. 1888
Nel contratto di assicurazione la forma scritta e' richiesta
dalla legge
"ad probationem tantum". Ne consegue che, per determinare il contenuto
oggettivo della polizza, il giudice puo' fare utilmente riferimento
anche
alle indicazioni contenute nelle "ricevute provvisorie" rilasciate, a
fronte
del pagamento del premio, dall'agente munito del potere di
rappresentanza
(nella specie, l'estensione della copertura assicurativa di un
trasporto
di merci per via marittima risultava estesa all'evento furto soltanto
in
base alla ricevuta provvisoria, mentre di tale rischio non era menzione
nella polizza vera e propria. La S.C., affermando il principio di cui
alla
massima, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso
la copertura assicurativa dell'evento furto, sulla base della omessa
indicazione
di esso nella polizza).