SEZ. 3 SENT. 02137 DEL 25/02/2000
PRES. Fiduccia G REL. Limongelli A.
PM. Apice U (Conf.)
RIC. Nafi Gest. Armatoriali Srl in liq.
RES. Sim Srl in liq.
NAVE - OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVE - CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE - NOLEGGIO - Obbligo del noleggiante di mettere la nave in stato di navigabilita' per il compimento del viaggio - "Dichiarazione di prontezza" della nave effettuata dal noleggiante al noleggiatore - Effetti - Esercizio del recesso del noleggiatore in virtu' della clausola cosiddetta di cancello - Esclusione - Fondamento - Condizioni.
COD.CIV. ART. 1373
COD.NAV. ART. 384
COD.NAV. ART. 386
Posto che, ai sensi dell'art. 386 cod. nav., il noleggiante e' obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato di navigabilita', per il compimento del viaggio, ad armarla ed equipaggiarla convenientemente, ed a fornirla dei prescritti documenti, e' solo dal momento in cui egli abbia provveduto a tali adempimenti, formulando la cosiddetta "dichiarazione di prontezza" ("notice of readiness"), che ha inizio la esecuzione del contratto, con la conseguenza che, da tale momento il noleggiatore non puo' piu' esercitare la facolta' di recesso, attribuitagli, per effetto della clausola cosiddetta di "cancello", che comporta, infatti, il diritto del noleggiatore di recedere dal contratto qualora alla scadenza del termine contrattualmente stabilito il noleggiante non sia pronto ad eseguire la sua prestazione, come sopra specificata. E cio' in applicazione del principio generale di cui all'art. 1373 cod. civ., che esclude la facolta' di recedere quando il contratto abbia avuto un inizio di esecuzione. La dichiarazione di prontezza non spiega, peraltro, l'effetto preclusivo del recesso del noleggiatore qualora la nave non possa effettivamente intraprendere il viaggio per il fatto di non essere in stato di navigabilita' o di non essere armata ed equipaggiata o munita dei prescritti documenti.
La dichiarazione di prontezza non spiega, peraltro, l'effetto preclusivo del recesso del noleggiatore qualora la nave non possa effettivamente intraprendere il viaggio per il fatto di non essere in stato di navigabilità o di non essere armata ed equipaggiata o munita dei prescritti documenti
Pubblicata su Diritto dei Trasporti 2002, pag. 521, con nota di Enzo Fogliani, Configurazione e natura giuridica della clausola di cancello, (ivi, pag. 524).