CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 3       SENT.  02137  DEL 25/02/2000
PRES. Fiduccia G    REL. Limongelli A. 
PM. Apice U  (Conf.)
RIC. Nafi Gest. Armatoriali Srl in liq.
RES. Sim Srl in liq.

NAVE  - OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVE - CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE  DELLA NAVE - NOLEGGIO - Obbligo del noleggiante di mettere  la  nave in stato di navigabilita' per il compimento del viaggio -  "Dichiarazione  di prontezza" della nave effettuata dal noleggiante al  noleggiatore  - Effetti  - Esercizio del recesso del noleggiatore in virtu'  della clausola cosiddetta di cancello - Esclusione - Fondamento - Condizioni.

 COD.CIV. ART. 1373
 COD.NAV. ART. 384
 COD.NAV. ART. 386

     Posto che, ai sensi dell'art. 386 cod. nav., il noleggiante e' obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato di navigabilita', per il compimento  del  viaggio,  ad armarla ed equipaggiarla convenientemente, ed a fornirla  dei  prescritti  documenti,  e' solo dal momento in cui egli abbia provveduto a tali adempimenti,  formulando la cosiddetta "dichiarazione di prontezza"  ("notice of readiness"), che ha inizio la esecuzione del contratto, con la conseguenza che, da tale momento il noleggiatore non puo' piu' esercitare  la  facolta' di recesso, attribuitagli, per effetto della clausola cosiddetta  di "cancello", che comporta, infatti, il diritto del noleggiatore di  recedere dal contratto qualora alla scadenza del termine contrattualmente stabilito  il noleggiante non sia pronto ad eseguire la sua prestazione, come sopra  specificata.  E  cio'  in  applicazione  del principio generale di cui all'art. 1373  cod. civ., che esclude la facolta' di recedere quando il contratto  abbia  avuto  un  inizio di esecuzione. La dichiarazione di prontezza non  spiega, peraltro, l'effetto preclusivo del recesso del noleggiatore qualora  la  nave non possa effettivamente intraprendere il viaggio per il fatto di  non  essere  in stato di navigabilita' o di non essere armata ed equipaggiata o munita dei prescritti documenti. 

La dichiarazione di prontezza non spiega, peraltro, l'effetto preclusivo del recesso del noleggiatore qualora la nave non possa effettivamente intraprendere il viaggio per il fatto di non essere in stato di navigabilità o di non essere armata ed equipaggiata o munita dei prescritti documenti 


Pubblicata su Diritto dei Trasporti 2002, pag. 521, con nota di Enzo Fogliani, Configurazione e natura giuridica della clausola di cancello, (ivi, pag. 524).