PRES. Santojanni M.D. REL. Mazzarella G.
PM. Buonajuto A (Conf.)
RIC. Toremar S.p.A.
RES. Trambusti
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - Giudizio sulla legittimita' del licenziamento per fatto costituente reato - Proscioglimento del lavoratore in sede di udienza preliminare - Efficacia del giudicato penale in sede civile - Esclusione ex art. 654 cod. proc. pen. - Fattispecie relativa a proscioglimento per difetto di dolo dal reato di inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio e di offesa in danno del comandante.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA - Giudizio sulla legittimita' del licenziamento per fatto costituente reato - Proscioglimento del lavoratore in sede di udienza preliminare - Efficacia del giudicato penale in sede civile - Esclusione ex art. 654 cod. proc. pen. - Fattispecie relativa a proscioglimento per difetto di dolo dal reato di inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio e di offesa in danno del comandante.
COD.CIV. ART. 2119
COD.NAV. ART. 1094
COD.NAV. ART. 1104
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 652
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 654
Nel giudizio relativo
alla legittimita' del
licenziamento intimato
ad un lavoratore sulla
base di un addebito
che, per il fatto di integrare astrattamente
un ipotesi
di reato, abbia dato inizio ad un procedimento
penale, il
giudice non e' vincolato
dal giudicato
penale di proscioglimento (con
sentenza del
giudice delle indagini preliminari) del lavoratore
dall'imputazione
ed e' quindi abilitato a procedere autonomamente
alla ricostruzione
e valutazione dei fatti, nel caso di
mancata partecipazione
al giudizio penale del
datore di lavoro,
in quanto l'art. 654 cod. proc. pen.,
diversamente
dall'art. 652 relativo ai giudizi civili di
risarcimento del
danno (quale non e'
il giudizio avente
ad oggetto l'impugnazione del licenziamento),
esclude
che possa avere efficacia in
un successivo
giudizio civile la sentenza
penale di
condanna o di assoluzione pronunciata a seguito di
dibattimento,
con riferimento ai soggetti che
non abbiano
partecipato al giudizio penale, e quindi a
maggior ragione
non ha
alcuna efficacia
preclusiva la sentenza di
proscioglimento dell'imputato
all'esito dell'udienza preliminare.
(Nella specie il
lavoratore era stato prosciolto dai reati di inosservanza di
ordine
da parte di un componente
dell'equipaggio, di cui all'art.
1094 cod. nav., e di offesa in danno del comandante, di cui
all'art.
1104 dello stesso codice, per mancanza
di dolo,
e quindi anche in relazione a questa circostanza la
S.C. ha
rilevato che i fatti avrebbero dovuto essere globalmente ed
integralmente
valutati nel giudizio di impugnativa del licenziamento per giusta
causa).