PRES. Prestipino G REL. De Matteis A
PM. Buonajuto A (Conf.)
RIC. Autotrasporti Frezza Srl
RES. Achilli
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO
STRAORDINARIO
- Personale addetto al trasporto di persone e di merci - Mansioni
discontinue
per legge - Diritto al compenso per lavoro straordinario - Condizioni.
COD.CIV. ART. 2108
R. D. L. DEL 15/3/1923 NUM. 692
R. D. DEL 10/9/1923 NUM. 1955
R. D. DEL 6/12/1923 NUM. 2657
La disciplina di carattere inderogabile in tema di lavoro
straordinario,
prevista dall'art. 2108 cod. civ., la quale si riferisce esclusivamente
alle prestazioni di lavoro regolate dal R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e
dal
R.D. 10 settembre 1923 n. 1955, non e' di per se' estensibile - in
mancanza
di diverse previsioni contrattuali - al lavoro del personale addetto ai
trasporti di persone e di merci, che da detta regolamentazione e'
espressamente
escluso a norma del n. 8 della tabella approvata con R.D. 6 dicembre
1923
n. 2657 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo;
per tali attivita' lavorative l'espletamento di lavoro straordinario
risulta
configurabile solo allorquando, malgrado la discontinuita', sia
convenzionalmente
prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in
concreto superato ovvero l'attivita' dei lavoratori prestata oltre il
limite
massimo legale, non operante nei loro confronti, sia - alla stregua del
concreto svolgimento del rapporto - irrazionale e pregiudizievole
dell'integrità
fisica dei lavoratori stessi ovvero, infine, venga superato l'orario
normale
o legale, calcolato pero' non sulla base dell'orario iniziale e di
quello
finale dell'attivita' lavorativa, ma depauperandolo delle pause di
inattivita'
(ove il lavoratore provi la precisa scansione temporale delle attivita'
e delle pause).