SEZ. 3  SENT. 05953 DEL 10/05/2000 
PRES. Grossi M     REL. Limongelli A 
PM. Iannelli D (Conf.)
RIC. Menghini (Avv. Gatti)
RES. Funivie Saslong Seilbahnen A.G. (Avv. Bernardini)


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel gennaio 1965 in Selva di Val Gardena Menghini Gianfranco, mentre, munito di sci, utilizzava una sciovia gestita dalla s.p.a. Funivie Saslong Seilbahnen AG, incorse in una caduta, per effetto della quale subì lesioni personali con postumi. Sostenendo d'essere caduto perché scivolato su una lastra di ghiaccio e lamentando che le lesioni erano dipese anche dal mancato tempestivo arresto dell'impianto di risalita, il Menghini convenne dinanzi al Tribunale di Milano la Funivie Saslong per esserne risarcito. La società convenuta contestò il fondamento della domanda. Con sentenza del 19.4.1993 il Tribunale, ritenuta la colpa concorrente della Funivie Saslong nella produzione dell'evento dannoso, condannò la società al pagamento della somma di L. 27.040.559 in favore del Menghini a titolo di risarcimento. Su appello principale della Funivie Saslong e su appello incidentale del Menghini la Corte di Milano, con sentenza del 30.7.1996, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda, osservando: 1) che il Menghini non aveva contestato, con la sua impugnazione, l'affermazione del Tribunale secondo cui il danno non era riferibile al mancato arresto dell'impianto, onde quest'ultima circostanza di fatto non era suscettibile di ulteriore esame; 2) che la presenza di ghiaccio sui tracciati di risalita è evento normale, prevedibile ed oggettivamente ineliminabile. Ricorre il Menghini con due motivi, illustrati anche da memoria. Resiste la Funivie Saslong con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente ripropone la tesi (già prospettata nei gradi di merito), secondo cui nel servizio di sciovia dovrebbe ravvisarsi l'oggetto di un contratto di trasporto. Denunzia, quindi, violazione dell'art. 1681 cod. civ. nonché omessa o insufficiente motivazione, lamentando che la Corte d'Appello abbia escluso la responsabilità della Funivie Saslong in ordine al sinistro di specie, quantunque la società, che gestiva l'impianto di sciovia presso il quale aveva avuto luogo l'infortunio, non avesse provato di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La doglianza non ha fondamento. Il contratto di trasporto, regolato dagli artt. 1678 e segg. cod. civ., implica che la persona trasportata sia sorretta (o "portata") interamente dal mezzo di trasporto e non presti, quindi, alcun ausilio fisico al proprio trasferimento da un luogo ad un altro, restando completamente affidata al mezzo e, quindi, al vettore, che, di conseguenza, soggiace all'onere probatorio particolarmente rigoroso previsto dall'art. 1681 cod. civ. Con la sciovia la persona dello sciatore viene, invece, trascinata in salita lungo un pendio innevato, sul quale deve sostenersi a mezzo degli sci, collaborando in tal modo fisicamente all'operazione del proprio trasferimento ed assumendone, quindi, in parte anche i rischi. Il contratto di utenza di sciovia si configura, pertanto, come contratto atipico, al quale non possono applicarsi - neppure per analogia - le norme sul trasporto, mancando l'affidamento completo della persona al congegno di traino ed a chi lo manovra. Trascurando di inquadrare il contratto di specie nella figura del trasporto, la corte territoriale non è, dunque, incorsa nei denunziati vizi giuridici e motivazionali.

Col secondo motivo il ricorrente insiste, in subordine, nel sostenere che, in esecuzione del contratto (di qualsivoglia specie) concluso con l'utente Menghini la Funivie Saslong avrebbe dovuto curare la manutenzione del percorso di risalita, provvedendo, in particolare, all'eliminazione di tratti ghiacciati. Lamenta, quindi, che, in violazione degli artt. 2697, 1176 e 1218 cod. civ. e senza adeguata motivazione, la Corte di Milano abbia omesso di rilevare che a tale specifica obbligazione la Funivie Saslong non aveva adempiuto, né aveva provato che l'inadempimento non era ad essa imputabile. Con lo stesso motivo il ricorrente lamenta nuovamente, in alternativa, che la Corte di merito, in violazione degli artt. 2050 e 2043 cod.civ., abbia escluso la responsabilità della Funivie Saslong, quantunque l'esercizio della sciovia dovesse considerarsi attività pericolosa e la società non avesse provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e quantunque l'eliminazione del tratto ghiacciato dovesse ritenersi imposta dalla normale prudenza. Le doglianze sono prive di fondamento. La Corte distrettuale - con apprezzamento di fatto insindacabile nella presente sede perché adeguatamente motivato - ha osservato che la presenza di superfici ghiacciate è fenomeno connaturato a tutti pendii nevosi, non esclusi quelli adibiti alla diffusa pratica dello sci, nella quale, quindi, è frequente l'attraversamento di tratti ghiacciati e l'uso della sciovia costituisce manovra assolutamente elementare, e con ciò ha escluso che l'esercizio di una sciovia possa, in sé e per sé, considerarsi attività pericolosa. Avendo individuato - per le stesse ragioni - la causa esclusiva del sinistro occorso al Menghini nella insufficiente preparazione tecnica dello sciatore infortunato, la Corte milanese ha, inoltre, osservato che le lesioni subite dal Menghini non potevano comportare la responsabilità contrattuale (per omessa manutenzione) o extracontrattuale (per condotta imprudente) della Funivie Saslong e questa conclusione, in quanto coerente con le premesse di fatto ed informata ad esatti criteri giuridici, non merita censura.

Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di compensare le spese del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.