PRES. Trezza V. REL. Cellerino G.
PM. Nardi D. (Conf.)
RIC. Inps
RES. Ciavarra
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - Soppressione della Cassa di previdenza marinara - Passaggio all'assicurazione generale obbligatoria - Periodi di contribuzione - Maggiorazione convenzionale ex artt. 25 e 26 legge n. 413/1984 - Riconoscimento a favore di lavoratore poi transitato al sistema pensionistico per i dipendenti statali - Esclusione - Questione di legittimita' costituzionale - Manifesta infondatezza.
L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 1
L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 6
L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART.
25
*COST.
L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 26
COSTITUZIONE ART. 3
Il
beneficio, previsto dagli artt. 25
e 26 della legge n. 413 del 1984 a favore dei
marittimi
gia' iscritti alla soppressa Cassa nazionale per la
previdenza
marinara, o alla sua gestione speciale, del
prolungamento della
maggiorazione convenzionale dei
periodi di copertura
assicurativa ai fini della concessione delle
prestazioni pensionistiche
a carico della assicurazione generale obbligatoria,
non e'
applicabile - stante il campo di applicazione della
legge citata
quale definito dagli artt. 1 e 6 e le chiare delimitazioni poste dagli
stessi artt. 25 e 26 - a favore di un lavoratore che, essendo
passato
alle dipendenze di un'amministrazione statale,
intenda usufruire
di detto beneficio, a seguito di ricongiunzione delle posizioni
assicurative,
ai fini del trattamento di quiescenza, sostitutivo ed
esonerativo
di quello generale, spettante al personale statale. D'altra parte, e'
manifestamente
infondata la questione di costituzionalita' di tale
delimitazione
del beneficio, in rapporto all'art. 3 Cost., stante la non
omologabilita'
della posizione assicurativa dei marittimi transitati nel sistema
previdenziale
statale rispetto a quella dei lavoratori rimasti soggetti
all'assicurazione
generale obbligatoria.