SEZ. 3  SENT.  06961  DEL 26/05/2000
 PRES. Iannotta A.   REL. Lucentini G.
 PM. Frazzini O.  (Diff.)
 RIC. Navigazione Canalgrande Srl
 RES. Com. Venezia
 
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA)- MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE - zone di navigazione promiscua - Obbligo delle navi di uniformarsi  alle sole disposizioni di polizia proprie delle acque oggetto  di  navigazione  - Riferimento di tali norme alla disciplina dellanavigazione  dal  punto  di vista strettamente tecnico - Normativa regionale  attinente  all'obbligo di autorizzazione comunale alla effettuazione  del  servizio di trasporto pubblico non di linea - Attinenza alla  disciplina  commerciale - Ricomprensione tra le norme di polizia-  Esclusione  -  Navigazione promiscua in assenza di detta autorizzazione  -  Ipotesi  sanzionatoria  prevista  dall'art. 1187 cod. nav. - Sussistenza - Esclusione.

 COSTITUZIONE ART. 117
 COD.NAV. ART. 24
 COD.NAV. ART. 226
 COD.NAV. ART. 1187
 L. R. VENETO DEL 8/5/1980 NUM. 47

     Alla  stregua  dell'art. 24 cod. nav., le navi che si trovino fuori delle acque  cui  sono  addette,  realizzando una ipotesi di navigazione promiscua, sono  tenute  alla  osservanza  delle  (sole) disposizioni di polizia proprie delle  acque  in  cui  navighino.  Dette norme si riferiscono alla disciplina della  navigazione  dal  punto  di vista strettamente tecnico, non potendosi, pertanto,  ricomprendere  tra di esse quelle relative all'obbligo di autorizzazione  per il servizio di trasporto in navigazione interna, poi disciplinato  nel  dettaglio, nell'esercizio delle corrispondenti funzioni ripartite ex art.  117 Cost., dalle leggi regionali (nella specie, legge regionale del Veneto  8  Maggio  1980, n. 47), le quali attengono alla disciplina commerciale della  navigazione. Ne consegue che, in caso di navigazione promiscua, la effettuazione  di servizio di trasporto in assenza dell'autorizzazione prevista dalla  normativa  regionale,  non  integra  la ipotesi sanzionatoria prevista dall'art.  1187, secondo comma, cod. nav., che punisce l'esercizio di un servizio di trasporto in navigazione interna senza autorizzazione.