PRES. Iannotta A. REL. Lucentini G.
PM. Frazzini O. (Diff.)
RIC. Navigazione Canalgrande Srl
RES. Com. Venezia
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA)- MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE - zone di navigazione promiscua - Obbligo delle navi di uniformarsi alle sole disposizioni di polizia proprie delle acque oggetto di navigazione - Riferimento di tali norme alla disciplina dellanavigazione dal punto di vista strettamente tecnico - Normativa regionale attinente all'obbligo di autorizzazione comunale alla effettuazione del servizio di trasporto pubblico non di linea - Attinenza alla disciplina commerciale - Ricomprensione tra le norme di polizia- Esclusione - Navigazione promiscua in assenza di detta autorizzazione - Ipotesi sanzionatoria prevista dall'art. 1187 cod. nav. - Sussistenza - Esclusione.
COSTITUZIONE ART. 117
COD.NAV. ART. 24
COD.NAV. ART. 226
COD.NAV. ART. 1187
L. R. VENETO DEL 8/5/1980 NUM. 47
Alla
stregua dell'art. 24 cod.
nav., le navi che si trovino fuori delle acque cui
sono
addette, realizzando una ipotesi di navigazione promiscua,
sono
tenute alla osservanza delle
(sole) disposizioni
di polizia proprie delle acque in
cui navighino.
Dette norme si riferiscono alla disciplina della
navigazione
dal punto di vista strettamente tecnico, non
potendosi, pertanto,
ricomprendere tra di esse quelle relative all'obbligo di
autorizzazione
per il servizio di trasporto in navigazione interna, poi
disciplinato
nel dettaglio, nell'esercizio delle corrispondenti funzioni
ripartite
ex art. 117 Cost., dalle leggi regionali (nella specie, legge
regionale
del Veneto 8 Maggio 1980, n. 47), le
quali attengono
alla disciplina commerciale della navigazione. Ne consegue
che, in
caso di navigazione promiscua, la effettuazione di servizio
di trasporto
in assenza dell'autorizzazione prevista dalla
normativa regionale,
non integra la ipotesi sanzionatoria prevista
dall'art.
1187, secondo comma, cod. nav., che punisce l'esercizio di un servizio
di trasporto in navigazione interna senza autorizzazione.