PRES. Lanni S. REL. Maiorano F.A.
PM. Fedeli M. (Conf.)
RIC. Scuderi ed altri
RES. COECLERICI ARMATORI SpA e altri
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO -
INTERPRETAZIONE
- Contrattazione collettiva riguardante i marittimi
- Criteri
ermeneutici - Criterio ex art. 1363 cod. civ. -
Rilievo preminente
- Lavoro festivo - Corrispettivo - Valutazione del
trattamento
economico complessivo in relazione alla specificita' del
lavoro nautico
- Necessita'.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN
GENERE
- Lavoro festivo - Corrispettivo - Valutazione del
trattamento economico
complessivo in relazione alla
specificita' del lavoro
nautico - Necessita'.
COD.CIV. ART. 1363
Nella
materia della contrattazione
collettiva dei marittimi (nella specie, c.c.n.l. 3 luglio
1981),
e' indispensabile una utilizzazione dei criteri ermeneutici
che tenga
conto della particolarita' di detta contrattazione, che
si
articola su diversi livelli (nazionale,
provinciale,
aziendale) e che, trattando una
materia vasta
e complessa, ricorre spesso a strumenti sconosciuti alla
negoziazione
privata, come preamboli, premesse, note a verbale,
con la conseguenza
che deve essere assegnato un preminente rilievo al canone
interpretativo
dettato dall'art. 1363 cod. civ. rispetto al significato
proprio
delle parole ed alla interpretazione letterale
della singola
clausola. Pertanto, con
riguardo al lavoro
festivo, non va ricercata una specifica norma che preveda un
determinato
corrispettivo per la maggiore penosita' del
lavoro svolto
nei giorni festivi dai marittimi in navigazione, ma
- in
considerazione della peculiarita' del lavoro nautico, che per
sua
natura non puo' non importare nei periodi
di imbarco
la prestazione in via normale dell'attivita'
lavorativa
anche nei giorni festivi - e' necessario valutare
se nel
suo complesso il trattamento economico contrattuale abbia
tenuto
conto della suddetta specificita' e, insieme con
questa, della
maggiore penosita' scaturente dal lavoro festivo.