PRES. Grieco A. REL. Coletti De Cesare G.
PM. Velardi M. (Conf.)
RIC. Adriatica Navigazione SpA
RES. Brattoli
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO - Rapporto nautico in regime di continuita' - Tutela reale e obbligatoria - Applicabilita', a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 96 del 1987 e n. 41 del 1991.
COD.NAV. ART.
345
*COST.
L. DEL 15/7/1966 NUM. 604 ART.
10
*COST.
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART.
35
*COST.
A
seguito delle sentenze
della Corte costituzionale n. 96 del 1987 con cui e' stata
dichiarata
l'illegittimita' dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e
dell'art.
35 della legge n. 300 del 1970, nelle parti in cui
escludevano la
diretta applicabilita' delle norme relative ai licenziamenti
contenute
nelle leggi stesse al personale navigante e n. 41
del 1991
con cui e' stata sancita l'illegittimita' dell'art. 345 cod.
nav.,
che prevedeva il recesso "ad nutum"
dell'armatore dal
contratto di arruolamento ai rapporti di lavoro nautico in
regime
di continuita' deve ritenersi applicabile la tutela
obbligatoria
e reale in caso di licenziamento, restando sottratti a tale
tutela
i soli rapporti a tempo determinato, riferiti a
distinti contratti
di arruolamento.