PRES. Grieco A. REL. Foglia R.
PM. Giacalone G. (Conf.)
RIC. Angelotti ed altri
RES. Autorita' portuale Brindisi
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - Autorita' portuali di cui alla legge n. 84 del 1994 - Natura di enti pubblici economici - Conseguenze - Natura privatistica dei rapporti di lavoro dei dipendenti - Fattispecie.
COD.PROC.CIV. ART. 409
COD.CIV. ART. 2093
COD.CIV. ART. 2126
L. DEL 28/1/1994 NUM. 84
D. L. DEL 21/10/1996 NUM. 535
L. DEL 23/12/1996 NUM.
647
*COST.
Le
Autorita' portuali di
cui alla legge n. 84 del 1994 rientrano nella categoria
degli
enti pubblici economici, con la
conseguenza che siffatta
qualifica incide non solo sull'assetto economico e
organizzativo
dell'ente, ma anche sul regime
sostanziale
e processuale dei rapporti di lavoro del personale
dipendente,
cui si applicano gli artt. 2093 cod.civ. e 409 n. 4
cod.proc.civ.
avendo essi - ivi compreso il rapporto con il segretario
generale
- natura privatistica. (Nella specie la S.C. ha confermato la
sentenza
impugnata che aveva dichiarato, salvi gli
effetti derivanti
dall'art. 2126 cod.civ., la radicale nullita' per
violazione
di legge dei contratti di lavoro dei ricorrenti che erano
stati assunti
dall'Autorita' portuale di Brindisi senza
la preventiva
determinazione della pianta organica del relativo personale
e
senza il previo accertamento della mancanza di lavoratori posti in
mobilita'
da altre Autorita' portuali).