PRES. De Musis R. REL. D'Agostino G.
PM. Nardi V. (Diff.)
RIC. Murolo
RES. Misano Navigazione spa
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE - Ritiro libretto di navigazione - Art. 56 ccnl - Indennita' aggiuntiva - Decisione Commissione medica di secondo grado - Necessita' - Esclusione - Decisione della commissione di primo grado definitiva per omessa o irrituale impugnazione - Sufficienza - Fattispecie.
COD.CIV. ART. 1362
COD.CIV. ART. 1363
L. DEL 14/12/1933 NUM. 1773 ART. 14
In
tema di personale
marittimo non piu' in grado di essere imbarcato, l'articolo
56 ccnl,
quando dispone, ai fini del riconoscimento di una indennita'
aggiuntiva,
che "il ritiro definitivo del libretto di navigazione deve
essere
disposto dalla Commissione medica di secondo grado", intende
riferirsi
alla normalita' dei casi, in cui e' intervenuta una
decisione
di merito di tale Commissione,
ma non esclude
l'ipotesi (normativamente prevista dall'articolo
14 del
R.D. n. 1773 del 1933) in cui la decisione definitiva sia
quella
adottata dalla Commissione medica di primo grado, o perche'
non impugnata,
o perche' impugnata irritualmente o fuori termine (nella
specie,
la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di
merito che aveva
interpretato la previsione contrattuale
nel senso che
il ritiro del libretto di navigazione, disposto
dalla Commissione
di primo grado divenuto definitivo per omessa o tardiva impugnazione,
escluda
il diritto all'indennita')