PRES. Mileo V. REL. D'Agostino G.
PM. Fedeli M (Conf.)
RIC. INPS
RES. Farinelli
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - Legge n. 413 del 1984 recante il riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi - Normativa transitoria relativa alle pensioni liquidate tra il giorno 1 gennaio 1980 e la data di entrata in vigore della stessa legge n. 413 del 1984 - Contenuto precettivo - Riliquidazione delle suddette pensioni secondo la nuova normativa prescindendo dal possesso dei requisiti contributivi e di anzianita' necessari per ottenere la pensione di anzianita' o di vecchiaia secondo le norme generali dell'a.g.o. - Conseguenze - Benefici previsti dagli artt. 24 e 25 della citata legge n. 413 del 1984 in materia di calcolo della pensione - Attribuibilita' alla suddetta categoria di pensionati.
L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 24
L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART.
25
*COST.
L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 58
In base alla
normativa transitoria dettata
dall'art.58 della legge n. 413 del 1984 -che ha disposto la
soppressione
della Cassa di previdenza marinara e il
trasferimento
all'INPS delle posizioni assicurative presso la stessa
costituite
e dei relativi obblighi- tutte le pensioni liquidate ai marittimi
tra
il giorno 1 gennaio 1980 e la data di entrata in
vigore della
legge n. 413 del 1984 devono essere "riliquidate" con effetto
dalla
decorrenza originaria "secondo le norme contenute nella
legge" stessa;
inoltre alle pensioni liquidate tra il
giorno 1
gennaio 1980 e il luglio 1989 si applicano, se piu'
favorevoli,
le norme vigenti nella soppressa Cassa
anteriormente
al 1980. Ne consegue che ai marittimi la
cui pensione
sia stata liquidata tra il giorno 1
gennaio 1980 e il
luglio 1984 competono, in sede di riliquidazione,
sia il
beneficio di cui all'art. 25, comma primo, della menzionata
legge
n. 413 del 1984, sia quelli generali previsti dal
precedente
art. 24 della stessa legge
(consistenti, rispettivamente,
nella maggiorazione dei periodi contributivi e nell'assunzione della
retribuzione
effettiva -anziche' di quella tabellare-, come base di
calcolo per
la liquidazione della pensione), ferma
restando l'applicabilita'
delle norme piu' favorevoli vigenti nella
soppressa Cassa.
Ne' assume alcun rilievo in contrario la circostanza che al
momento
del pensionamento i suddetti marittimi non fossero in
possesso dei
requisiti contributivi e di anzianita' per ottenere
la pensione
di anzianita' o la pensione di vecchiaia secondo le norme
generali
sull'a.g.o., atteso che tale condizione assume
rilievo esclusivamente
per i marittimi le cui pensioni siano
state liquidate
successivamente all'entrata in vigore della legge n. 413 del 1984.