
PRES. Marvulli N. REL. Di Nanni L.F.
PM. Russo L.A. (Diff.)
RIC. ARPA Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi
RES. Autolinee Gaspari Srl
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - Controversia tra privati di risarcimento del danno da concorrenza sleale - Ammissibilità del regolamento - Esclusione - Fondamento - Qualità di concessionario di pubblico servizio di trasporto propria dei litiganti - Influenza - Esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 37
COD.PROC.CIV. ART. 41
La controversia tra privati, avente ad oggetto il
risarcimento
del danno preteso dal concessionario di un pubblico servizio di
trasporto
e derivante dall'attività concorrenziale svolta da altro
concessionario
del medesimo pubblico servizio, non involge alcuna delle questioni di
giurisdizione
indicate dall'art. 37 cod. proc. civ. con riferimento, segnatamente, al
difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della
pubblica
amministrazione; è pertanto inammissibile il regolamento
preventivo
diretto a sollevare la relativa questione, senza che rilevi in senso
contrario
la qualità di concessionario di pubblico servizio di
trasporto,
propria di entrambi i litiganti, di tale qualità venendo in
considerazione
nella predetta controversia, non il rapporto intrattenuto dal
concessionario
con la pubblica amministrazione, ma quello svolto nei confronti dei
terzi,
esprimentesi nell'esercizio dell'impresa.