SEZ. 3, SENT. 731 DEL 17/01/2005
PRES. Corona R.       REL. Preden R. 
P.M. Iannelli D. (Conf.) 
RIC. S.G.L. Carbon SpA (avv. Sorrentino) 
RES. Agenzia Marittima La Rosa Srl (avv. Menghini ed altro) 
(Rigetto, App. Genova 1 Agosto 2002)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 10 e 17.6. 1997 la S.G.L. Carbon S.p.a., destinataria di una partita di petrolio calcinato spedita a Civitavecchia da Osaka dalla società giapponese Mitsubishi con una nave della compagnia Nippon Yusen Kaisha, conveniva davanti al Tribunale di Genova l'Agenzia marittima Clivio S.r.l. e l'Agenzia marittima Alberto La Rosa S.r.l., la prima quale agente generale della Nippon Yusen Kaisha, la seconda quale agente raccomandatario della nave e del vettore Nippon Yusen Kaisha, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dalla merce.
Si costituiva l'Agenzia marittima Alberto la Rosa ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano essendo competente, in virtù di clausola di deroga, l'autorità giudiziaria di Tokio. il tribunale, con sentenza del 2.8.1999, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Pronunciando sull'appello della S.G.L. Carbon, la Corte d'appello di Genova, con sentenza dell'1.8.2002, lo rigettava. Considerava la Corte: che doveva ritenersi intervenuta valida stipulazione della clausola di deroga della giurisdizione in favore della Corte distrettuale di Tokio contenuta nella clausola n. 3 della polizza di carico emessa il 6.3.1996 dal vettore Nippon Yusen Kaisha nei riguardi del caricatore Mitsubishi e da quest'ultimo girata nel retro per il ricevitore S.G.L. Carbon, atteso che nella polizza è incluso nel recto il richiamo esplicito a tutte le condizioni pattuite nel charter party stipulato l'1.3.1996 tra caricatore e vettore e da entrambi sottoscritto e tale documento contiene a sua volta, nella clausola n. 41, l'esplicito richiamo all'accordo sull'uso del modulo della polizza di carico della Nippon Yusen Kaisha; il requisito della forma scritta, indispensabile per la validità della deroga alla giurisdizione italiana può infatti venire soddisfatto per relationem attraverso il richiamo espresso nell'ambito dell'accordo sottoscritto dai contraenti ad altro documento che contempli la clausola di deroga (Cass. n. 6787/92); che la clausola di deroga alla giurisdizione in una polizza di carico, validamente stipulata tra caricatore e vettore, è vincolante anche per il terzo giratario della polizza, senza necessità di ripetere, ad ogni trasferimento della polizza, gli stessi adempimenti formali che condizionano la validità della clausola tra gli originari contraenti (Cass. n. 5945/84); che ciò è tanto più vero a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 318 del 1995, che, all'art. 2, comma 2, prevede che la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili; che non può sostenersi che la clausola di deroga non sarebbe stata voluta dagli originari contraenti, per avere essi inserito nel charter party una clausola, la n. 43, secondo cui ogni controversia relativa al trasporto sarebbe stata deferita ad arbitrato in Tokio, poiché detta clausola, peraltro non opponibile al ricevitore in quanto non esplicitamente richiamata nella polizza di carico, non è in contraddizione con quella di deroga alla giurisdizione, se si considera quest'ultima come subordinata alla condizione di inefficacia di quella di arbitrato, per rinuncia delle parti ad avvalersene o in ragione della inopponibilità al ricevitore, e tenuto conto del fatto che la polizza di carico con la clausola di deroga alla giurisdizione, essendo stata emessa successivamente al charter party, apporta deroga alla clausola arbitrale. Avverso la sentenza la S.G.L. Carbon ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad unico complesso motivo.
Ha resistito, con controricorso, l'Agenzia marittima Alberto la Rosa. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico mezzo, la ricorrente denuncia violazione, falsa ed errata applicazione dell' art. 2. n. 2, della Convenzione di New York del 10.6.1958 resa esecutiva in Otalia con legge 19.1.1968 n. 62, dell'art. 1342 c.c., degli artt. 3, n. 1, e 4 della legge 31.5.1995 n. 218, dell'art. 467 c. nav. e degli artt. da 1362 a 1371 c.c., illogica e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, n. 1, 3 e 5, c.p.c..
La ricorrente assume quanto segue:
- costituisce ius receptum che la clausola di deroga alla giurisdizione, inserita in una polizza di carico, se effettivamente stipulata tra caricatore e vettore vincola anche il ricevitore (S.U. n. 5945/84);
- nel caso in esame, la clausola n. 3 della polizza di carico, attributiva della competenza all'autorità giudiziaria giapponese, non è quindi opponibile al ricevitore (S.G.L. Carbon), perché non è stata effettivamente voluta dalle parti originarie del contratto (vettore N.Y.K. e caricatore-noleggiatore Mitsubishi);
- queste ultime, infatti, avevano regolato il loro rapporto con charter party datato 1.3.1996, redatto secondo il formulario GENCON, che prevede, con la clausola n. 41, che il modulo di polizza di carico da utilizzare sarebbe stato quello della N.Y.K., e nel quale è inserita, come clausola aggiunta n. 43, la clausola arbitrale;
- su tale clausola, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, non può prevalere la incompatibile clausola n. 3 esistente sul verso della polizza di carico, emessa il 6.3.1996 dal vettore N.Y.K, che prevede invece l'attribuzione della giurisdizione all'autorità giudiziaria di Tokio, dovendosi invece ritenere prevalente, in ragione della dettagliatissima disciplina del trasporto contenuta nel charter party, la clausola arbitrale;
- tanto più che nella polizza di carico è previsto, con apposita clausola, che devono in essa ritenersi incorporate tutte le clausole del charter party;
l'unica clausola effettivamente voluta dagli originare contraenti è quindi la clausola arbitrale;
- tale clausola non è peraltro opponibile al ricevitore, in quanto non espressamente richiamata nella polizza di carico, come ritenuto necessario dalla giurisprudenza (sent. n. 1269/75), ed egualmente inopponi-bile risulta la clausola di deroga alla giurisdizione esistente sulla polizza di carico, perché non validamente accettata, non potendo valere a tal fine la firma di girata apposta sul retro della polizza di carico dal caricatore Mitsubishi, nella cui posizione è subentrata la ricevitrice S.G.L. Carbon. 

2. Il ricorso non è fondato.
2.1. Nella specie, in relazione a contratto di trasporto marittimo internazionale (da Osaka a Civitavecchia), intercorso tra la società giapponese Mitsubishi, quale caricatore-noleggiatore, e la società giapponese Nippon Yusen Kaisha, quale vettore, viene in considerazione, ai fini della sua opponibilità al ricevitore S.G.L. Carbon (che aveva agito contro l'Agenzia marittima Alberto La Rosa S.r.l., quale agente raccomandatario della nave e del vettore N.Y.K. per il risarcimento dei danni subiti dalla merce), la clausola n. 3 delle condizioni generali della polizza di carico, emessa il 6.3.1996 dal vettore N.Y.K. utilizzando un modulo dal medesimo predisposto e recante sul verso la sola sottoscrizione del vettore e sul retro la firma per girata del caricatore, che prevede l'attribuzione della giurisdizione all'autorità giudiziaria giapponese. 2.2. Vertendosi in tema di attribuzione della giurisdizione ad autorità giudiziaria estranea allo spazio giuridico europeo, non può farsi riferimento alla normativa di diritto uniforme di cui alla Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 (ratificata in Italia con legge n. 804 del 1971), bensì alla residuale normativa di diritto interno, dettata dalla legge n. 218 del 1995, che peraltro ai principi della detta Convenzione si ispira.
2.3. Dispone l'art. 4, comma 2, della legge n. 218 del 1995: "La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili". La norma, ponendo fine alla disarmonia tra la normativa sulla deroga alla giurisdizione in campo internazionale rappresentata dalle Convenzioni di Bruxelles del 1968 e di New York del 1958, caratterizzata da notevole apertura verso l'ammissibilità della deroga, e quella di diritto italiano, ha abrogato l'art. 2 c.p.c., che sanciva l'inderogabilità convenzionale della giurisdizione, consentendola solo nel caso di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente ne' domiciliato nella Repubblica, e purché la deroga risulti da atto scritto; prescrizione, quest'ultima, che veniva comunemente intesa come volta a sancire la forma scritta come requisito di validità della convenzione.
In virtù della nuova disciplina, la deroga alla giurisdizione italiana è quindi consentita con maggior larghezza, in conformità ai principi della Convenzione di Bruxelles, ai quali la riforma del 1995 si è ispirata, in relazione ai soggetti della controversia, per i quali cade ogni limitazione, all'oggetto della lite, che deve vertere su diritti disponibili, ed al requisito della forma, non più richiesta ad substantiam, ma solo ad probationem.
Deve tenersi per fermo tuttavia che ciò che conta, ai fini di una valida convenzione di deroga, è la sussistenza di un effettivo consenso dei contraenti circa l'attribuzione della giurisdizione ad un determinato foro: è di questo consenso che la legge vuole che sia data la prova per iscritto.
2.4. Si pone al riguardo la questione se la prova scritta richiesta dall'art. 4, comma 2, della legge n. 218 del 1995 postuli necessariamente l'esistenza di un atto scritto e sottoscritto da entrambi gli stipulanti della convenzione di deroga. Al quesito va data risposta negativa.
2.4.1. Va anzitutto rilevato che l'ordinamento riconosce, quale idoneo equipollente alla duplicità delle sottoscrizioni sul documento che fornisce la prova scritta della convenzione in esso racchiusa, la c.d. formazione giudiziale del consenso, mediante la produzione in giudizio dell'atto da parte del soggetto che non l'ha sottoscritto ma che intenda farne valere gli effetti (sent. n. 3440/90; n. 9374/92; n. 11213/92). E di tale principio deve tenersi conto anche nell'applicazione del citato art. 4, comma 2. 2.4.2. Ma va ancora considerato che, nella materia dei traffici commerciali internazionali, il diritto oggettivo nascente da Convenzioni internazionali e la giurisprudenza formatasi in relazione ad esso hanno elevato a strumento di esternazione del consenso, con specifico riferimento alla deroga alla giurisdizione, il comportamento concludente dei contraenti, considerandolo idoneo equipollente della duplicità di sottoscrizioni sul documento recante clausola attributiva di giurisdizione.
2.4.2.1. Viene in proposito in considerazione l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles.
Questa norma, recante la disciplina delle clausole di proroga della competenza, ha subito una progressiva evoluzione, caratterizzata dal recepimento delle esigenze dei traffici internazionali, e segnatamente di quelli marittimi, e dalla attenuazione del rigore formale originariamente previsto per la valida conclusione della clausola attributiva di competenza.
Alla originaria previsione della necessità che la clausola fosse conclusa "per iscritto o verbalmente con conferma scritta", formula interpretata dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia nel senso della necessità di atti scritti e sottoscritti (anche se non contestuali: sent. 19.6.1984, in causa 73/83, Tilly Russ), si è infatti aggiunto, nella formulazione conseguente alla Convenzione di adesione del 1978, il riconoscimento della validità di un accordo concluso, "nel commercio internazionale, in una forma ammessa dagli usi in questo campo e che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere". Ed infine, con la Convenzione di adesione del 1989, si è stabilito che l'accordo attributivo di competenza deve essere concluso: "a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro; c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o che avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato."
Risulta quindi espressamente riconosciuto dalla Convenzione il principio della rilevanza degli usi del commercio internazionale, e, in particolare, della rilevanza, ai fini della proroga di competenza, delle forme alternative dai detti usi previste, e cioè anche di forme non implicanti il rispetto della forma scritta (richiesta dall'art. 17, per comune opinione della giurisprudenza della Corte di giustizia e della dottrina, ad substantiam), come accade nel caso di usi che attribuiscono rilevanza ai comportamenti concludenti delle parti.
2.4.2.2. Nel suindicato senso si è espressa la giurisprudenza della Corte di giustizia.
Va in particolare ricordata la sentenza 20.2.1997 in causa C-106/95, Mainschiffahrts, che ha ritenuto validamente stipulato un patto di deroga attribuendo rilevanza al silenzio serbato da una parte di fronte all'invio di un documento (lettera di conferma o fattura) recante la menzione del foro competente, in presenza di un uso, nel settore del commercio internazionale in cui operano le parti, che tale comportamento concludente preveda come modalità idonea alla formazione del consenso.
Va altresì menzionata la sentenza 16.3.1999 in causa C-159/97 Trasporti Castelletti, resa in fattispecie in cui veniva in esame proprio la validità di una clausola attributiva di competenza inserita in una polizza di carico e non espressamente accettata, secondo cui l'art. 17, primo comma. Lettera c), deve essere interpretato nel senso che il consenso dei contraenti al clausola attributiva di competenza si presume esistente se il comportamento tenuto dalle parti corrisponde ad un uso vigente nel settore del commercio internazionale in cui operano le parti se queste ultime conoscevano quest'uso o avrebbero dovuto conoscerlo. Ha fatto applicazione del principio della rilevanza dei comportamenti concludenti nella materia in esame anche la sentenza n. 7854/2001 di queste S.U.
2.4.3. Ritiene il Collegio che anche in sede di interpretazione dell'art. 4, comma 2, della legge n. 218 del 1995 vada affermato, superando la formulazione letterale della norma, analogo principio, nel senso di attribuire rilevanza, quale idoneo equipollente della prova della convenzione di deroga costituita dall'atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti, al comportamento concludente delle medesime, ove risulti operante, nel settore del commercio internazionale in cui operano i contraenti, un uso che detto comportamento preveda come fatto idoneo a far riconoscere la volontà delle parti.
Tale estensione appare infatti giustificata dalla considerazione che la norma in esame condivide con l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles l'area di incidenza della disciplina, vertente sulle clausole di deroga alla giurisdizione su controversie determinate dallo svolgimento dei traffici commerciali internazionali (v. in tal senso. Corte cost. n. 428/2000), e che la legge n. 218 del 1995 ai principi processuali della Convenzione di Bruxelles si ispira e si uniforma.
2.5. Venendo ora al caso in esame, occorre considerare che, per quanto concerne, nel campo dei trasporti marittimi internazionali, la polizza di carico (documento unilaterale emesso dal vettore con la duplice funzione di titolo rappresentativo della merce viaggiante e di documento probatorio del contratto di trasporto), per notoria prassi invalsa, attestata dalla dottrina che ha esaminato la questione ed ampiamente riscontrata dalla giurisprudenza di merito pubblicata, che ha determinato la formazione di un uso normativo, è sottoscritta dal solo vettore, e non anche dal caricatore. Appare quindi incongruo, tenuto conto della notoria vigenza di un uso internazionale che non conosce la sottoscrizione della polizza di carico da parte del caricatore, desumere la sussistenza o meno della prova scritta dell'accordo di deroga alla giurisdizione, in virtù di clausola costantemente presente nei moduli correntemente adoperati tra gli operatori commerciali del settore, dalla presenza o meno di una firma, quella del caricatore, che secondo gli usi non viene di regola mai apposta.
La valutazione circa la sussistenza di una idonea prova dell'accordo di deroga ben può quindi essere condotta, nel caso di contestazione, ritenendo equipollente all'atto scritto e sottoscritto dai due stipulanti la polizza di carico redatta su modulo, predisposto da un solo contraente e dal medesimo soltanto sottoscritto in conformità agli usi commerciali internazionali del ramo, che rechi la clausola di attribuzione della competenza ad un determinato foro, qualora il caricatore, nella consapevole adesione ad un uso normativo, l'abbia ricevuta senza contestazioni e l'abbia negoziata a favore del ricevitore, ponendo in essere un comportamento implicante l'accettazione del patto di deroga, la cui sussistenza deve quindi ritenersi presunta.
2.5.1. Una valutazione siffatta può essere compiuta nel caso in esame da parte di queste S.U., vertendosi in tema di statuizione sulla giurisdizione, in relazione alla quale la Corte è anche giudice del fatto.
E la valutazione è positiva.
Va infatti, in primo luogo, riconosciuto sussistente l'uso in virtù del quale è presunta l'accettazione, da parte del caricatore, della clausola attributiva di competenza contenuta nella polizza di carico, redatta su formulario del vettore e da quest'ultimo soltanto sottoscritta, trattandosi di uso nascente da notoria prassi invalsa nei traffici marittimi internazionali (non ignora il Collegio che queste S.U., con la sentenza n. 748/1999, resa a seguito della sentenza della Corte di giustizia 16.3.1999 in causa C-159/97 Trasporti Castelletti, pronunciando quindi sull'art. 17 della Convenzione, hanno accolto diversa soluzione, ma ciò soltanto in virtù di una diversa valutazione in fatto circa la sufficienza della prova dell'uso).
Del detto uso deve ritenersi che gli originari contraenti Mitsubishi e Nippon Yusen Kaisha fossero a conoscenza, ovvero dovessero conoscerlo, trattandosi di operatori commerciali adusi ai traffici marittimi internazionali.
Deve inoltre ritenersi realizzato il comportamento concludente del caricatore che si è ricevuto senza sollevare contestazioni la polizza recante la clausola e l'ha negoziata.
2.6. Resta da considerare che la ricorrente ha particolarmente insistito sulla insussistenza di una effettiva volontà degli originari contraenti Mitsubishi e Nippon Yusen Kaisha di attribuire la giurisdizione all'autorità giudiziaria giapponese desumendola dalla asserita incompatibilità di una clausola siffatta con la clausola arbitrale inserita nel charter party stipulato l'1.3.1996. L'assunto non merita adesione.
Per un verso, può ritenersi che la clausola arbitrale (peraltro in questo giudizio mai invocata) si riferisca alle controversie inerenti al rapporto di noleggio e la clausola di proroga della giurisdizione a quelle inerenti allo specifico trasporto, così escludendo ogni incompatibilità. Comunque, poiché l'emissione della polizza di carico è successiva al charter party, appare corretta la valutazione dei giudici di merito, circa la rinnovata regolamentazione della questione.
2.7. Accertata la convenzione di deroga tra gli originari contraenti, la clausola risulta ben opponibile al terzo ricevitore S.G.L. Carbon, portatore della polizza di carico, vuoi in ragione del suo subingresso nei diritti e negli obblighi del caricatore (S.U., ord. n. 3029/2002), vuoi in virtù del principio di letteralità del titolo (S.U., sent. n. 5945/1984).

3. in conclusione, il ricorso è rigettato. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Compensa le spese.



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