PRES. MENICHINO G REL. CHIAVELLI A.
PM. ZEMA M (CONF)
RIC. SOC IT NAVIG
RES. BITTINI
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Istituti di retribuzione indiretta - retribuzione base - determinazione - principio della onnicomprensività della retribuzione - applicazione - condizioni.
COSTITUZIONE ART. 36
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 325
L. DEL 27/5/1949 NUM. 260 ART. 5
L. DEL 31/3/1954 NUM. 90 ART. 1
L. DEL 19/12/1979 NUM. 649
Anche in tema di rapporto di lavoro marittimo, la determinazione della retribuzione da porre a base del calcolo degli istituti di retribuzione in diretta va effettuata tenendo conto che il criterio di onnicomprensività della retribuzione non esiste come principio generale, ma è adottato solo da specifiche disposizioni di legge, restando negli altri casi affidata all'autonomia negoziale (collettiva o individuale) delle parti - fatti salvi i criteri enunciati dallo art. 36 cost. - la delimitazione della detta base retributiva. (principio affermato in fattispecie concernente la computabilità del compenso per lavoro straordinario predeterminato o forfettizzato e dell'indennità rischio-mine ai fini della determinazione del compenso per ferie, festività, riposi e sabato).