PRES. NOCELLA C REL. CAMPANILE M.
PM. SIMEONE F (CONF)
RIC. FERRANDINO
RES. LAUDIERO
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - a tempo determinato o indeterminato - disciplina del contratto a tempo determinato - portata - legge n. 230 del 1962 - applicabilità - esclusione - garanzia del termine massimo di durata - funzione.
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 326
L. DEL 18/4/1962 NUM. 230 ART. 1
L. DEL 18/4/1962 NUM. 230 ART. 5
La disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato dettata
dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 non si applica al contratto di
arruolamento,
che è regolato dalla speciale normativa del codice della
navigazione
(artt. 325 e 326), la quale - a differenza della legge suddetta -
prevede
la possibilità di apporre un termine al contratto non come
eccezione
ad un sistema che privilegia la durata indeterminata del rapporto ma
come
mera modalità di stipulazione, con la sola garanzia, per
l'arruolato,
della previsione di un termine massimo di durata (un anno), il cui
superamento
determina l'applicabilità delle norme concernenti il
contratto a
tempo indeterminato.