Giurisprudenza

   
  SEZ. L SENT. 01803 DEL 19/02/1987
 PRES. NOCELLA C   REL. CAMPANILE M.
 PM. SIMEONE F (CONF)
 RIC. FERRANDINO
 RES. LAUDIERO

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - a tempo determinato o indeterminato - disciplina del contratto a tempo determinato - portata - legge n. 230 del 1962 - applicabilità - esclusione - garanzia del termine massimo di durata - funzione.

 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 326
 L. DEL 18/4/1962 NUM. 230 ART. 1
 L. DEL 18/4/1962 NUM. 230 ART. 5

 La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato dettata dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 non si applica al contratto di arruolamento, che è regolato dalla speciale normativa del codice della navigazione (artt. 325 e 326), la quale - a differenza della legge suddetta - prevede la possibilità di apporre un termine al contratto non come eccezione ad un sistema che privilegia la durata indeterminata del rapporto ma come mera modalità di stipulazione, con la sola garanzia, per l'arruolato, della previsione di un termine massimo di durata (un anno), il cui superamento determina l'applicabilità delle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.