PRES. DELLA TERZA E REL. ALIBRANDI A.
PM. FEDELI M (CONF)
RIC. GADALETA
RES. SOC CARBOCOKE
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - Procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere - rapporto di arruolamento a tempo indeterminato ex ccnl 3 luglio 1981 per l'imbarco degli equipaggi delle navi da carico superiori a 500 t.s.l. - controversia relativa - competenza per territorio - luogo di cessazione del rapporto - individuazione - cancellazione dal turno o non reiscrizione quali conseguenze automatiche del raggiungimento del sessantesimo anno di età - esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 413
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 603
CONTR. COLL. DEL 3/7/1981
Secondo il c.c.n. 3 luglio 1981 per l'imbarco degli
equipaggi
delle navi da carico superiori a 500 t.s.l., il rapporto di
arruolamento
a tempo indeterminato - che è caratterizzato da una fase
"attiva"
(periodo d'imbarco), che va dall'imbarco allo sbarco per godimento
delle
ferie e riposi compensativi, da una fase di "inattività
predeterminata"
(periodo di riposo), che va dallo sbarco per un periodo di riposo a
terra
al nuovo imbarco od all'entrata in disponibilità, e da una
fase
di "inattività eventuale e indeterminata"
(disponibilità
retribuita), qualora il reimbarco non avvenga entro il compimento
predeterminato
del periodo di riposo - si protrae dal momento in cui il marittimo
viene
a fruire della continuità a quello della cancellazione dal
turno
o della non reiscrizione. Pertanto, ai fini della determinazione della
competenza territoriale in ordine alla controversia di lavoro attinente
al detto rapporto, luogo di cessazione del medesimo va considerato
quello
in cui il marittimo abbia ricevuto la comunicazione della cancellazione
o della non reiscrizione anzidette, restando peraltro escluso che
queste
conseguano automaticamente al raggiungimento da parte del marittimo del
sessantesimo anno d'età, in quanto tale evento costituisce -
ai
sensi del contratto collettivo suddetto - solo giustificato motivo di
cui
l'armatore ha facoltà di avvalersi per risolvere (mediante
la cancellazione
o la non reiscrizione) il rapporto.