PRES. AFELTRA G REL. PALAZZOLO G.
PM. DI RENZO M (CONF)
RIC. CO LA POR CAT
RES. FALSAPERNA
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - LAVORO PORTUALE - Rapporti dei prestatori d'opera con le compagnie portuali - natura privatistica - disciplina relativa - affidamento all'autonomia privata - necessità - fattispecie relativa all'applicabilità della disciplina contrattuale e dell'art. 429 cod. proc. civ..
COD.NAV. ART. 110
COD.PROC.CIV. ART. 409
COD.PROC.CIV. ART.
429 *COST.
Pur nell'ambito della peculiare disciplina cui sono
soggette,sotto
l'ingerenza dell'autorità amministrativa, le compagnie
portuali
(art. 110 cod. nav.) intrattengono con i prestatori d'opera rapporti di
natura privatistica, con la conseguenza che per questi, secondo la
possibile
varia articolazione dei medesimi, la disciplina, nell'ambito di detti
interventi
amministrativi, resta affidata alla autonomia privata. (nella specie,
l'impugnata
sentenza aveva ritenuto che il credito fatto valere dal lavoratore
contro
la compagnia ed inerente alla cessazione del rapporto di lavoro
portuale
avesse la sua base essenzialmente nella disciplina contrattuale
applicabile
al rapporto stesso. la s.c. ha confermato l'impugnata decisione, anche
in ordine alla ritenuta applicabilità della rivalutazione
monetaria
ex art. 429 cod. proc. civ.).