Giurisprudenza

   
  SEZ. 1 SENT. 02651 DEL 13/03/1987
 PRES. SCANZANO G   REL. CANTILLO M.
 PM. CECERE C (CONF)
 RIC. ALLIAN CAMP
 RES. ADRIAT SHIPPIN

 


 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - In genere - trasporto marittimo di cose in generale - vettore - in genere - individuazione - criteri - soggetto che ha emessa la polizza o nel cui nome questa è stata emessa - concordanza dell'intestazione della polizza con la sottoscrizione - valore determinante - sottoscrizione da parte del raccomandatario - attività per l'intestatario della polizza indicato come vettore - presunzione - limiti - contrasto tra l'intestazione e la sottoscrizione - ovvero inidoneità della intestazione all'identificazione del vettore - ricorso ad altri elementi della polizza - ammissibilità.
 
 IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO.

 COD.CIV. ART. 1388
 COD.CIV. ART. 1704
 COD.CIV. ART. 1705
 COD.NAV. ART. 287
 COD.NAV. ART. 288
 COD.NAV. ART. 289
 COD.NAV. ART. 458
 COD.NAV. ART. 460

 In materia di trasporto marittimo, dovendo la veste di vettore essere attribuita al soggetto che, in base ai dati contenuti nella polizza di carico, appare colui che l'ha emessa o nel cui nome questa è stata emessa, ai fini dell'individuazione del vettore, assume rilievo determinante l'intestazione della polizza quando concorda con la sottoscrizione e tale concordanza si verifica anche quando, per essere stata la firma apposta da un raccomandatario (il quale abitualmente opera in rappresentanza del vettore o dell'armatore), si deve ritenere che questi abbia agito per il soggetto al cui nome è intestata la polizza, così indicato come vettore. Soltanto se l'intestazione della polizza sia in contrasto con la sottoscrizione ovvero, per le caratteristiche ed il tenore letterale del documento, sia inidonea ad identificare il vettore, può farsi ricorso ad altri dati del documento, e così alla sottoscrizione del capitano della nave o del raccomandatario.