PRES. SCANZANO G REL. CANTILLO M.
PM. CECERE C (CONF)
RIC. ALLIAN CAMP
RES. ADRIAT SHIPPIN
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA
PER L'IMBARCO"
E POLIZZA DI CARICO - In genere - trasporto marittimo di cose in
generale
- vettore - in genere - individuazione - criteri - soggetto che ha
emessa
la polizza o nel cui nome questa è stata emessa -
concordanza dell'intestazione
della polizza con la sottoscrizione - valore determinante -
sottoscrizione
da parte del raccomandatario - attività per l'intestatario
della
polizza indicato come vettore - presunzione - limiti - contrasto tra
l'intestazione
e la sottoscrizione - ovvero inidoneità della intestazione
all'identificazione
del vettore - ricorso ad altri elementi della polizza -
ammissibilità.
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO.
COD.CIV. ART. 1388
COD.CIV. ART. 1704
COD.CIV. ART. 1705
COD.NAV. ART. 287
COD.NAV. ART. 288
COD.NAV. ART. 289
COD.NAV. ART. 458
COD.NAV. ART. 460
In materia di trasporto marittimo, dovendo la veste
di vettore
essere attribuita al soggetto che, in base ai dati contenuti nella
polizza
di carico, appare colui che l'ha emessa o nel cui nome questa
è
stata emessa, ai fini dell'individuazione del vettore, assume rilievo
determinante
l'intestazione della polizza quando concorda con la sottoscrizione e
tale
concordanza si verifica anche quando, per essere stata la firma apposta
da un raccomandatario (il quale abitualmente opera in rappresentanza
del
vettore o dell'armatore), si deve ritenere che questi abbia agito per
il
soggetto al cui nome è intestata la polizza, così
indicato
come vettore. Soltanto se l'intestazione della polizza sia in contrasto
con la sottoscrizione ovvero, per le caratteristiche ed il tenore
letterale
del documento, sia inidonea ad identificare il vettore, può
farsi
ricorso ad altri dati del documento, e così alla
sottoscrizione
del capitano della nave o del raccomandatario.