PRES. ANTOCI S REL. ALIBRANDI A.
PM. FEDELI M (DIFF)
RIC. AMATO
RES. SOC AG MARITT
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - CONTRATTI DI LAVORO DELLA GENTE DI MARE - Disciplina - legge nazionale della nave straniera - applicabilità - limiti.
PRELEGGI ART. 31
COD.NAV. ART. 9
Riguardo ai contratti di lavoro della gente di mare,
l'applicabilità
della disciplina richiamata dall'art. 9 disposizioni preliminari cod.
nav.
- secondo cui tali contratti sono regolati dalla legge nazionale della
nave, salva, se questa è di nazionalità
straniera, la diversa
volontà delle parti - trova limite, ai sensi dell'art. 31
delle
preleggi, soltanto nella contrarietà alle norme
costituzionali,
all'ordine pubblico ed al buon costume.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - Procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere - lavoro marittimo - arruolamento di durata fino allo sbarco - luogo di cessazione del rapporto ex art. 603 cod. nav. - individuazione.
COD.PROC.CIV. ART. 413
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 603
In tema di lavoro marittimo, ove si tratti di
arruolamento la
cui durata, secondo la relativa convenzione, abbia termine con lo
sbarco,
è da considerare luogo di cessazione del rapporto - ai sensi
dell'art.
603 cod. nav. ed ai fini della determinazione della competenza
territoriale
in ordine alla controversia attinente al rapporto stesso - quello in
cui
il marittimo è stato sbarcato.