Giurisprudenza

   
SEZ. 3 SENT. 03127 DEL 01/04/1987
 PRES. COLESANTI V  REL. TROPEA G.
 PM. DE MARTINI M (CONF)
 RIC. SOC COOP PESC
 RES. LO MEGLIO

 ESECUZIONE FORZATA - NAVE ED AEROMOBILE (ESECUZIONE SU) - PRECETTO - TERMINE PER IL PIGNORAMENTO.

 COD.PROC.CIV. ART. 480
 COD.PROC.CIV. ART. 481
 COD.NAV. ART. 643
 COD.NAV. ART. 644
 COD.NAV. ART. 647
 COD.NAV. ART. 648
 COD.NAV. ART. 650
 D.P.R. DEL 15/2/1952 NUM. 328

 L'esecuzione forzata che abbia per oggetto navi o galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze, è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni speciali contenute nel titolo v del libro iv del codice della navigazione nonchè nel titolo iv del relativo regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. 15 febbraio 1952 n. 328, con la conseguenza che essendo inibito al creditore procedente optare per la normale procedura di cui agli artt. 480 ss. cod. proc. civ., il termine di efficacia del precetto per procedere al pignoramento dei natanti è quello inderogabile di trenta giorni fissato dall'art. 648, comma secondo, cod. nav..