PRES. COLESANTI V REL. TROPEA G.
PM. DE MARTINI M (CONF)
RIC. SOC COOP PESC
RES. LO MEGLIO
ESECUZIONE FORZATA - NAVE ED AEROMOBILE (ESECUZIONE SU) - PRECETTO - TERMINE PER IL PIGNORAMENTO.
COD.PROC.CIV. ART. 480
COD.PROC.CIV. ART. 481
COD.NAV. ART. 643
COD.NAV. ART. 644
COD.NAV. ART. 647
COD.NAV. ART. 648
COD.NAV. ART. 650
D.P.R. DEL 15/2/1952 NUM. 328
L'esecuzione forzata che abbia per oggetto navi o
galleggianti,
i loro carati e le loro pertinenze, è disciplinata
esclusivamente
dalle disposizioni speciali contenute nel titolo v del libro iv del
codice
della navigazione nonchè nel titolo iv del relativo
regolamento
di esecuzione approvato con d.p.r. 15 febbraio 1952 n. 328, con la
conseguenza
che essendo inibito al creditore procedente optare per la normale
procedura
di cui agli artt. 480 ss. cod. proc. civ., il termine di efficacia del
precetto per procedere al pignoramento dei natanti è quello
inderogabile
di trenta giorni fissato dall'art. 648, comma secondo, cod. nav..