PRES. DELLA TERZA E REL. GENGHINI M.
PM. LA VALVA L (DIFF)
RIC. SOC ELITOS
RES. GUAGENTI
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - comandante - risoluzione - per volontà dell'armatore o dell'esercente - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - personale di volo - attribuzione di mansioni diverse e meno qualificate di quelle dell'assunzione - rifiuto - legittimità - fattispecie relativa a rifiuto di un primo comandante di svolgere mansioni di pilota in sottordine ad altro comandante di livello inferiore.
COD.CIV. ART. 2103
COD.NAV. ART. 877
COD.NAV. ART. 905
Anche i dipendenti compresi tra il personale di volo
- al pari
di qualsiasi altro prestatore di lavoro - devono essere adibiti alle
mansioni
per le quali sono stati assunti e pertanto non sono tenuti a prestare -
e possono quindi legittimamente rifiutare - un servizio diverso da
quello
che risulta dal contratto individuale di assunzione e dal contratto
collettivo.
Pertanto, ove sia venuta meno la fiducia dell'armatore nel dipendente
con
qualifica di comandante, è possibile - ricorrendone i
presupposti
- il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo;
diversamente
il dipendente non può essere adibito a prestare un'opera
diversa
e professionalmente meno qualificata rispetto a quella per la quale
egli
ha il brevetto ed è stato assunto. (nella specie la suprema
corte
ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto
illegittimo
il licenziamento intimato ad un dipendente con qualifica di primo
comandante
che si era rifiutato di svolgere le mansioni di pilota in sottordine ad
altro comandante di livello inferiore).