PRES. VELA A REL. VIGNALE M.R.
PM. LEO A (DIFF)
RIC. SOC ALITALIA
RES. SOC FALL BO
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - SU (O CONTRO DOCUMENTI) - IN GENERE - Vendita di cose su lettera di trasporto aereo - diritti inerenti alla riconsegna della merce - lettura al portatore - titolarità del legittimo possessore del titolo - pagamento del prezzo a mezzo banca - irrilevanza.
COD.CIV. ART. 1527
COD.CIV. ART. 1530
COD.CIV. ART. 1713
COD.NAV. ART. 964
Nella compravendita di cose su lettera di trasporto
aereo, la
quale integra vendita su documenti ai sensi ed agli effetti degli artt.
1527 e segg. cod. civ. (configurando detta lettera un titolo
rappresentativo
della merce), i diritti inerenti alla riconsegna della merce, e,
quindi,
anche il diritto di far valere l'eventuale responsabilità
risarcitoria
del vettore, spettano al legittimo possessore del titolo (senza
necessità
di girata, ove detta lettera sia al portatore, come consentito
dall'art.
964 cod. nav.), mentre è in proposito irrilevante che il
pagamento
del prezzo sia avvenuto a mezzo banca, secondo la previsione dell'art.
1530 cod. civ., considerato che la banca medesima riceve il titolo
rappresentativo
in qualità di delegata al pagamento, provvedendo poi a
trasferirlo
al compratore - delegante.