PRES. NOCELLA C REL. FARINARO D.
PM. DI RENZO M (PARZ DIFF)
RIC. ZAMMARANO
RES. SOC ALITALIA
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED
AEREA - CONTRATTO
DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - risoluzione - per
volontà
dell'armatore o dell'esercente - lavoro subordinato - diritti ed
obblighi
del datore e del prestatore di lavoro - subordinazioni - sanzioni
disciplinari
- rapporto di lavoro nautico ed areonautico del personale navigante -
legge
n. 604 del 1966 - applicabilità - esclusione -
operatività
degli artt. 7 e 18 dello statuto dei lavoratori - condizioni -
previsione
nella contrattazione collettiva - conseguenze - procedura di
contestazione
del licenziamento disciplinare - inderogabilità - esclusione
- violazione
- reintegrazione e risarcimento ex art. 18 statuto lavoratori -
inammissibilità
- diritto al risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ. -
sussistenza.
COD.CIV. ART. 1218
COD.CIV. ART. 2094
COD.NAV. ART. 345
*COST.
COD.NAV. ART. 916
*COST.
L. DEL 15/7/1966 NUM. 604 ART. 1
L. DEL 15/7/1966 NUM. 604 ART. 10 *COST.
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 7 *COST.
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 18 COST.
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 35 *COST.
Il rapporto di lavoro nautico ed aeronautico del
personale navigante
è caratterizzato, rispetto al rapporto di lavoro ordinario,
da un'accentuata
subordinazione, cui sono funzionali le norme (costituzionalmente
legittime)
degli artt. 345 e 916 cod. nav., concernenti la facoltà del
datore
di lavoro di risolvere il contratto in qualsiasi tempo e luogo. in
ordine
a tale particolare rapporto, cui è inapplicabile la legge n.
604
del 1966 (art. 10), la applicabilità degli artt. 7 e 18
della legge
n. 300 del 1970 rimane (ai sensi del terzo comma dell'art. 35 della
stessa
legge) affidata ai contratti collettivi di detto personale, anche dopo
la sentenza della corte costituzionale n. 204 del 1982 (dichiarativa
della
illegittimità dei primi tre commi dell'art. 7 dello statuto
in quanto
interpretati nel senso della loro inapplicabilità ai
licenziamenti
disciplinari in mancanza di espresso richiamo da parte della disciplina
applicabile al rapporto). Pertanto, le disposizioni collettive (nella
specie,
del contratto del 1979 per gli assistenti di volo) ispirate, quanto
alla
procedura di contestazione del licenziamento, alle formalità
stabilite
dall'art. 7 dello statuto conservano la loro natura contrattuale, senza
assumere la inderogabilità propria di tale norma di legge,
con l'ulteriore
conseguenza che la violazione di dette disposizioni attribuisce al
lavoratore
non il diritto alla reintegrazione ed al risarcimento del danno ai
sensi
dell'art. 18 dello stesso statuto, ma solo il diritto al risarcimento
del
danno ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che deve formare oggetto di
apposita
domanda.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - risoluzione - per volontà dell'armatore o dell'esercente - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato - durata del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattia - intimazione del licenziamento prima della scadenza del periodo di comporto - divieto - intimazione durante lo stato di malattia ma per causa diversa dal superamento del comporto - ammissibilità - limiti.
COD.CIV. ART. 2110
COD.NAV. ART. 916
*COST.
Mentre il licenziamento ai sensi dell'art. 2110,
secondo comma,
cod. civ. (o, per il personale di volo, ai sensi dell'art. 916, secondo
comma, cod. nav.) non può essere intimato - per la mancanza
del
diritto di recesso - prima della scadenza del periodo di comporto, il
licenziamento
per una causa diversa dal superamento del comporto (costituita, nella
specie,
da assenze arbitrarie anteriori allo inizio della malattia)
può
essere intimato anche durante lo stato di malattia del lavoratore,
restando
solo oggetto a sospensione fino al termine del periodo di malattia,
alla
scadenza del quale diviene efficace.