PRES. NOCELLA C REL. FLORIO N,
PM. DI RENZO M (PARZ DIFF)
RIC. TACCHI
RES. SOC ALITALIA
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - CAPOSCALO - NOZIONE - FUNZIONI - Rappresentanza dell'esercente la linea aerea - attività di contenuto prevalentemente amministrativo e tecnico - conseguenze - qualificazione del caposcalo come lavoratore subordinato - specificità.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE.
COD.NAV. ART. 733
COD.NAV. ART. 880
COD.NAV. ART. 882
R. D. DEL 11/7/1929 NUM. 1302 ART. 17
L. DEL 8/2/1934 NUM. 331 ART. 15
Il caposcalo - definito dall'art. 17 del r.d. 11
luglio 1929 n.
1302 come il rappresentante della società esercente linee
aeree
civili sovvenzionate ed incluso dall'art. 733 cod. nav. nel personale
addetto
ai servizi a terra - svolge, nell'ambito dello aeroporto al quale
è
preposto, una funzione di rappresentanza dell'esercente la linea aerea,
fatta eccezione, ai sensi dello art. 880 cod. nav., delle attribuzioni
per le quali la rappresentanza è conferita ad altri
preposti, nonchè
funzioni di contenuto eminentemente amministrativo e tecnico (art. 882
cod. nav.) - pertanto, tenuto conto dei poteri e delle attribuzioni
conferitigli
e considerato che l'attività nella quale gli uni e le altre
si estrinsecano
si inserisce nella gestione dell'impresa di navigazione aerea, il
caposcalo
costituisce una figura di lavoratore subordinato, la cui posizione di
lavoro
è caratterizzata da una specifica professionalità
e da una
discrezionalità tecnico - direttiva.