Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 04754 DEL 27/05/1987
 PRES. VALENTE B   REL. DE LUCA M.
 PM. TRIDICO GS (CONF)
 RIC. CAS MAR ADRIAT
 RES. SOC DOMINANTE

 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - INAIL - Assicurazioni infortuni sul lavoro - lavorazioni protette - in genere - assicurazioni per le malattie professionali - in genere - attività di navigazione - ripartizione delle competenze in ordine all'esercizio della relativa assicurazione - navigazione marittima - competenze speciali delle casse marittime - navigazione lagunare - competenza residuale e generale dell'inail - sussistenza - disciplina particolare per la laguna di Venezia - influenza - esclusione.

 COD.NAV. ART. 28
 D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328 ART. 4
 L. DEL 5/3/1963 NUM. 366 ART. 4
 D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART. 1   *COST.
 D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART. 126
 D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART. 127

 In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la classificazione dell'attività di navigazione ("marittima, lagunare, lacuale, fluviale"...), adottata dall'art. 11 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 ai fini dell'individuazione delle attività protette, assume rilievo anche ai fini della ripartizione - ai sensi degli artt. 126 e 127 n. 1 dello stesso d.p.r. - delle competenze in ordine all'esercizio della relativa assicurazione, con la conseguenza, in particolare, che, essendo affidata alla competenza speciale delle casse marittime la "navigazione marittima", quella "lagunare" rientra nella competenza residuale e generale dell'i.n.a.i.l., attuandosi così una deroga, ai soli fini dell'individuazione dell'istituto assicuratore, alla nozione del codice della navigazione, il cui art. 28 lett. b) include le lagune tra i beni del demanio marittimo; senza che, per quanto concerne in particolare la laguna di venezia, possono trarsi argomenti in contrario dal fatto che la stessa sia soggetta, almeno in parte, alla competenza dell'amministrazione marittima (art. 4 legge 5 marzo 1963 n. 366) e dichiara "zona di acque marittime" in provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del regolamento per la navigazione marittima.