PRES. VALENTE B REL. DE LUCA M.
PM. TRIDICO GS (CONF)
RIC. CAS MAR ADRIAT
RES. SOC DOMINANTE
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - INAIL - Assicurazioni infortuni sul lavoro - lavorazioni protette - in genere - assicurazioni per le malattie professionali - in genere - attività di navigazione - ripartizione delle competenze in ordine all'esercizio della relativa assicurazione - navigazione marittima - competenze speciali delle casse marittime - navigazione lagunare - competenza residuale e generale dell'inail - sussistenza - disciplina particolare per la laguna di Venezia - influenza - esclusione.
COD.NAV. ART. 28
D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328 ART. 4
L. DEL 5/3/1963 NUM. 366 ART. 4
D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART. 1
*COST.
D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART. 126
D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART. 127
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le
malattie professionali, la classificazione dell'attività di
navigazione
("marittima, lagunare, lacuale, fluviale"...), adottata dall'art. 11
del
d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 ai fini dell'individuazione delle
attività
protette, assume rilievo anche ai fini della ripartizione - ai sensi
degli
artt. 126 e 127 n. 1 dello stesso d.p.r. - delle competenze in ordine
all'esercizio
della relativa assicurazione, con la conseguenza, in particolare, che,
essendo affidata alla competenza speciale delle casse marittime la
"navigazione
marittima", quella "lagunare" rientra nella competenza residuale e
generale
dell'i.n.a.i.l., attuandosi così una deroga, ai soli fini
dell'individuazione
dell'istituto assicuratore, alla nozione del codice della navigazione,
il cui art. 28 lett. b) include le lagune tra i beni del demanio
marittimo;
senza che, per quanto concerne in particolare la laguna di venezia,
possono
trarsi argomenti in contrario dal fatto che la stessa sia soggetta,
almeno
in parte, alla competenza dell'amministrazione marittima (art. 4 legge
5 marzo 1963 n. 366) e dichiara "zona di acque marittime" in
provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del regolamento per la
navigazione
marittima.