Giurisprudenza

   
SEZ. 1 SENT. 04919 DEL 05/06/1987
 PRES. SCANZANO G   REL. MALTESE D.
 PM. LA VALVA L (DIFF)
 RIC. SPA GASTALDI
 RES. SPA ADRIATICA

 


 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE DETERMINATE - Scaricazione delle merci: deposito e vendita - sbarco cosiddetto in amministrazione - consegna alla impresa di sbarco autorizzata - polizza di carico - clausola di esclusione dell'avviso al destinatario dell'arrivo della nave e di decorrenza dall'arrivo stesso di un termine per reclami - stabilito a pena di decadenza dei diritti del destinatario nei confronti del vettore - nullità di detta clausola ex art. 2965 cod. civ.

 DECADENZA - CONVENZIONALE - ECCESSIVA DIFFICOLTà DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO.

 COD.CIV. ART. 2965
 COD.NAV. ART. 438
 COD.NAV. ART. 454

 In tema di trasporto marittimo di merci con sbarco cosiddetto in amministrazione, cioè con consegna all'impresa di sbarco autorizzata la clausola della polizza di carico, che escluda l'avviso al destinatario dell'arrivo della nave e faccia decorrere dallo arrivo stesso un termine per eventuali reclami, a pena di decadenza dei diritti del destinatario medesimo nei confronti del vettore, è affetta da nullità, ai sensi dell'art. 2965 cod. civ., in quanto rende eccessivamente oneroso l'esercizio di detti diritti (imponendo un controllo su tutti i movimenti delle navi in porto e le relative operazioni di sbarco).