PRES. MENICHINO G REL. GENGHINI M
PM. FEDELI M (CONF)
RIC. SOC IT NAVIGAZ
RES. CAMPOFELICE
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Disciplina applicabile - indennità accessorie - calcolo - retribuzione base - compenso per lavoro straordinario composto in via continuativa e forfettizzata - incidenza - esclusione.
COD.CIV. ART. 2099
COD.CIV. ART. 2120
*COST.
COD.NAV. ART. 361
COD.NAV. ART. 374
COD.NAV. ART. 1
CONTR. COLL. DEL 23/7/1959
D. P. R. DEL 28/8/1960 NUM. 1333
D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
L. DEL 31/3/1977 NUM. 91 *COST.
Il rapporto di lavoro nautico è regolato
dalle norme del
codice della navigazione, integrante una legislazione speciale,
nonchè
dalle norme della contrattazione collettiva, che l'art. 1 delle
disposizioni
preliminari di detto codice annovera fra le proprie fonti, con la
conseguenza
che, in presenza di un'apposita disciplina contenuta in detta
contrattazione
collettiva, non sono invocabili, nemmeno in via analogica, le
disposizioni
dettate dal codice civile in tema di lavoro subordinato. Tale principio
opera anche con riguardo alla retribuzione da prendere a base per il
computo
di indennità accessorie; e, quindi, il compenso per lavoro
straordinario,
corrisposto in via continuativa e "forfettizzata", non deve essere
incluso
nella base retributiva qualora si tratti di indennità per le
quali
le norme collettive non contemplino siffatta inclusione (nella specie,
indennità per periodo feriale, riposi compensativi, lavoro
di sabato
oltre la quinta ora, festività non godute, rischio da mine,
nella
disciplina di cui al c.c.n.l. dell'1 dicembre 1974). Detto compenso per
straordinario, inoltre, non deve essere comunque incluso per il calcolo
dell'indennità di anzianità, tenuto conto che gli
artt. 361
e 374 secondo comma cod. nav. contemplano in proposito la
facoltà
di deroga in favore della contrattazione collettiva, che tale deroga
è
prevista dal c.c.n.l. del 23 luglio 1959 (dichiarato efficace "erga
omnes"
con il d.p.r. 28 agosto 1960 n. 1333) e che la legittimità
della
relativa previsione trova conferma nella interpretazione autentica del
citato art. 361 cod. nav. in tal senso effettuata (con efficacia
retroattiva)
dall'art. 1 terzo comma del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (nel testo
fissato
dalla legge di conversione 31 marzo 1977 n. 91), il quale, peraltro per
il futuro, demanda in via esclusiva ai contratti collettivi
l'individuazione
degli emolumenti da prendere a base per la determinazione
dell'indennità
di anzianità.