Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 05797 DEL 02/07/1987
 PRES. ZAPPULLI A   REL. ALIBRANDI A.
 PM. GAZZARA G (CONF)
 RIC. SOC L CANGURO
 RES. CONTI

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - trattamento economico per le ferie - nozione di retribuzione - riferimento alla disciplina collettiva - necessità - fattispecie relativa alla computabilità del compenso per lavoro straordinario forfettizzato, dell'indennità "rischio-mine" e della indennità "traghetto" nel trattamento per le ferie.

 COSTITUZIONE ART. 36
 COD.CIV. ART. 2109     *COST.
 COD.CIV. ART. 2121     *COST.
 COD.NAV. ART. 1
 COD.NAV. ART. 325
 L. DEL 19/12/1979 NUM. 649

 Nè dall'art. 36 cost. nè dall'art. 2109 cod. civ., applicabile anche al lavoro marittimo, risulta che la retribuzione dovuta per le ferie debba essere comprensiva di ogni elemento retributivo continuativo - come è invece richiesto dall'art. 2121 cod. civ. ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità - e, pertanto, in mancanza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, è alla disciplina collettiva che, anche in tema di lavoro marittimo, deve farsi riferimento per individuare la nozione di retribuzione ai fini del trattamento per le ferie. (principio affermato, nella specie, in relazione alla questione della computabilità o meno nel trattamento per le ferie del compenso per lavoro straordinario forfettizzato, dell'indennità "rischio-mine" e dell'indennità "traghetto").