PRES. ZAPPULLI A REL. ALIBRANDI A.
PM. GAZZARA G (CONF)
RIC. SOC L CANGURO
RES. CONTI
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - trattamento economico per le ferie - nozione di retribuzione - riferimento alla disciplina collettiva - necessità - fattispecie relativa alla computabilità del compenso per lavoro straordinario forfettizzato, dell'indennità "rischio-mine" e della indennità "traghetto" nel trattamento per le ferie.
COSTITUZIONE ART. 36
COD.CIV. ART. 2109
*COST.
COD.CIV. ART. 2121
*COST.
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 325
L. DEL 19/12/1979 NUM. 649
Nè dall'art. 36 cost. nè
dall'art. 2109 cod. civ.,
applicabile anche al lavoro marittimo, risulta che la retribuzione
dovuta
per le ferie debba essere comprensiva di ogni elemento retributivo
continuativo
- come è invece richiesto dall'art. 2121 cod. civ. ai fini
della
determinazione dell'indennità di anzianità - e,
pertanto,
in mancanza di un principio generale di onnicomprensività
della
retribuzione, è alla disciplina collettiva che, anche in
tema di
lavoro marittimo, deve farsi riferimento per individuare la nozione di
retribuzione ai fini del trattamento per le ferie. (principio
affermato,
nella specie, in relazione alla questione della
computabilità o
meno nel trattamento per le ferie del compenso per lavoro straordinario
forfettizzato, dell'indennità "rischio-mine" e
dell'indennità
"traghetto").