PRES. ANTOCI S REL. FARINARO D.
PM. DI RENZO M (CONF)
RIC. SOC C ARMATORI
RES. ARTUCCI
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Indennità di anzianità - criteri di calcolo - disciplina collettiva - limitazioni.
COD.NAV. ART. 361
COD.NAV. ART. 374
D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1 COMMA 2
L. DEL 31/3/1977 NUM. 91 *COST.
In tema di lavoro marittimo la
possibilità, prevista dall'art.
374 cod. nav., che le norme corporative deroghino il disposto dell'art.
361 cod. nav. contenente la determinazione della base di calcolo per la
quantificazione dell'indennità di anzianità
spettante al
lavoratore arruolato si riferisce - nel regime anteriore al d.l. 1
febbraio
1977 n. 12 convertito in legge 31 marzo 1977 n. 91 - alle norme dettate
da contratti collettivi corporativi, e non già a quelle dei
contratti
collettivi di diritto comune, neppure se resi efficaci erga omnes,
atteso
che questi ultimi, a norma dell'art. 7 della legge n. 741 del 1959, non
possono introdurre una disciplina contrastante con preesistenti norme
inderogabili
di legge; tale possibilità di deroga anche ad opera della
contrattazione
collettiva post-corporativa è stata successivamente prevista
solo
dalla novella n. 91 del 1977 citata, che ha modificato in tal senso
l'art.
361 cod. nav., con la conseguenza che, dopo l'introduzione di tale
modifica,
la base di calcolo dell'indennità di anzianità -
il cui diritto
si sia perfezionato successivamente all'entrata in vigore della legge
cit.
- va determinata tenendo conto, per il suo intero ammontare (e non
già
soltanto per quello relativo al servizio prestato dopo la modifica
dell'art.
361 cit.), anche delle disposizioni della contrattazione collettiva di
diritto comune.