Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 05870 DEL 04/07/1987
 PRES. ANTOCI S   REL. FARINARO D.
 PM. DI RENZO M (CONF)
 RIC. SOC C ARMATORI
 RES. ARTUCCI

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Indennità di anzianità - criteri di calcolo - disciplina collettiva - limitazioni.

 COD.NAV. ART. 361
 COD.NAV. ART. 374
 D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1 COMMA 2
 L. DEL 31/3/1977 NUM. 91    *COST.

 In tema di lavoro marittimo la possibilità, prevista dall'art. 374 cod. nav., che le norme corporative deroghino il disposto dell'art. 361 cod. nav. contenente la determinazione della base di calcolo per la quantificazione dell'indennità di anzianità spettante al lavoratore arruolato si riferisce - nel regime anteriore al d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 convertito in legge 31 marzo 1977 n. 91 - alle norme dettate da contratti collettivi corporativi, e non già a quelle dei contratti collettivi di diritto comune, neppure se resi efficaci erga omnes, atteso che questi ultimi, a norma dell'art. 7 della legge n. 741 del 1959, non possono introdurre una disciplina contrastante con preesistenti norme inderogabili di legge; tale possibilità di deroga anche ad opera della contrattazione collettiva post-corporativa è stata successivamente prevista solo dalla novella n. 91 del 1977 citata, che ha modificato in tal senso l'art. 361 cod. nav., con la conseguenza che, dopo l'introduzione di tale modifica, la base di calcolo dell'indennità di anzianità - il cui diritto si sia perfezionato successivamente all'entrata in vigore della legge cit. - va determinata tenendo conto, per il suo intero ammontare (e non già soltanto per quello relativo al servizio prestato dopo la modifica dell'art. 361 cit.), anche delle disposizioni della contrattazione collettiva di diritto comune.