Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 05878 DEL 04/07/1987
 PRES. ZAPPULLI A   REL. ALIBRANDI A.
 PM. GAZZARA G (PARZ DIFF)
 RIC. SOC LINEE CANG
 RES. RUSSO

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Ferie - retribuzione - calcolo - criteri.

 COSTITUZIONE ART. 36
 COD.CIV. ART. 2109     *COST.
 COD.CIV. ART. 2121     *COST.
 COD.NAV. ART. 1
 COD.NAV. ART. 325
 L. DEL 19/12/1979 NUM. 649

 Nè dall'art. 36 cost. nè dall'art. 2109 cod. civ., applicabile anche al lavoro marittimo, risulta che la retribuzione dovuta per le ferie debba essere comprensiva di ogni elemento retributivo continuativo - come è invece richiesto dall'art. 2121 cod. civ. ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità - e, pertanto, in mancanza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, è alla disciplina collettiva che, anche in tema di lavoro marittimo, deve farsi riferimento per individuare la nozione di retribuzione ai fini del trattamento per le ferie. (principio affermato, nella specie, in relazione alla questione della computabilità o meno nel trattamento per le ferie del compenso per lavoro straordinario forfettizzato).