PRES. ANTOCI S REL. CAMPANILE M.
PM. MARTONE A (CONF)
RIC. MESSINA
RES. TONDI
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - indennità - in genere - indennità di anzianità - determinazione - base di calcolo - regime anteriore al d.l. n. 12 del 1977 - deroga all'art. 361 cod. nav. da parte di contratti collettivi non corporativi - inammissibilità.
COD.NAV. ART. 361
COD.NAV. ART. 374
D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1 COMMA 2
L. DEL 31/3/1977 NUM. 91 *COST.
In tema di lavoro marittimo la
possibilità, prevista dall'art.
374 cod. nav., che le norme corporative deroghino il disposto dello
art.
361 cod. nav. contenente la determinazione della base di calcolo per la
quantificazione dell'indennità di anzianità
spettante al
lavoratore arruolato si riferisce - nel regime anteriore al d.l. 1
febbraio
1977 n. 12 convertito in legge 31 marzo 1977 n. 91 - alle norme dettate
da contratti collettivi corporativi, e non già a quelle dei
contratti
collettivi di diritto comune, neppure se estesi erga omnes, atteso che
questi ultimi non possono introdurre una disciplina contrastante con
norme
inderogabili di legge.