Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 05966 DEL 08/07/1987
 PRES. ANTOCI S   REL. CAMPANILE M.
 PM. MARTONE A (CONF)
 RIC. MESSINA
 RES. TONDI

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - indennità - in genere - indennità di anzianità - determinazione - base di calcolo - regime anteriore al d.l. n. 12 del 1977 - deroga all'art. 361 cod. nav. da parte di contratti collettivi non corporativi - inammissibilità.

 COD.NAV. ART. 361
 COD.NAV. ART. 374
 D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1 COMMA 2
 L. DEL 31/3/1977 NUM. 91    *COST.

 In tema di lavoro marittimo la possibilità, prevista dall'art. 374 cod. nav., che le norme corporative deroghino il disposto dello art. 361 cod. nav. contenente la determinazione della base di calcolo per la quantificazione dell'indennità di anzianità spettante al lavoratore arruolato si riferisce - nel regime anteriore al d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 convertito in legge 31 marzo 1977 n. 91 - alle norme dettate da contratti collettivi corporativi, e non già a quelle dei contratti collettivi di diritto comune, neppure se estesi erga omnes, atteso che questi ultimi non possono introdurre una disciplina contrastante con norme inderogabili di legge.