PRES. ZAPPULLI A REL. ALIBRANDI A.
PM. GAZZARA G (PARZ DIFF)
RIC. TRANS NAV SARD
RES. SCLAFANI
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - nelle ferie - computo - criteri - contratto collettivo - rilevanza - fattispecie relativa alla computabilità del lavoro straordinario forfettizzato e dell'indennità "rischio mine".
COSTITUZIONE ART. 36
COD.CIV. ART. 2109
*COST.
COD.CIV. ART. 2121
*COST.
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 325
Nè dall'art. 36 cost. nè
dall'art. 2109 cod. civ.,
applicabile anche al lavoro marittimo, risulta che la retribuzione
dovuta
per le ferie debba essere comprensiva di ogni elemento retributivo
continuativo
- come è invece richiesto dall'art. 2121 cod. civ. ai fini
della
determinazione dell'indennità di anzianità - e,
pertanto,
in mancanza di un principio generale di onnicomprensività
della
retribuzione, è alla disciplina collettiva che, anche in
tema di
lavoro marittimo, deve farsi riferimento per individuare la nozione di
retribuzione ai fini del trattamento per le ferie. (principio
affermato,
nella specie, in relazione alla questione della
computabilità o
meno nel trattamento per le ferie del compenso per lavoro straordinario
forfettizzato e dell'indennità "rischio mine").
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - Di anzianità - diritto del lavoratore - momento costitutivo - effetti - ultrattività della precedente disciplina difforme - esclusione - fattispecie relativa a rapporto di lavoro marittimo cessato nel vigore dell'art. 361 cod. nav. nel testo ex art. 1 del d.l. n. 12 del 1972.
COD.CIV. ART.
2120 *COST.
COD.CIV. ART. 2121
*COST.
COD.NAV. ART. 361
D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
L. DEL 31/3/1977 NUM. 91 *COST.
Il diritto all'indennità di
anzianità, perfezionandosi
soltanto al momento dell'estinzione del rapporto di lavoro, rimane
integralmente
regolato dalla disciplina giuridica vigente in tale momento, con
conseguente
esclusione dell'ultrattività della precedente disciplina
difforme,
la quale non preclude al legislatore di regolare gli effetti dei
rapporti
giuridici non ancora esauriti. (principio affermato in fattispecie
relativa
a rapporto di lavoro cessato nel vigore dell'art. 361 cod. nav. nel
testo
sostituito dall'art. 1 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 marzo 1977 n. 91).