PRES. BOLOGNA I REL. MALTESE D.
PM. ZEMA M (PARZ DIFF)
RIC. AMM FINANZE
RES. SOC CASTEL
NAVE - OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVE - IN GENERE - SALVATAGGIO DI NAVE COSIDDETTO OBBLIGATORIO - Sequestro e confisca del carico - diritto del soccorritore al compenso - nei confronti della amministrazione finanziaria - insussistenza.
COD.NAV. ART. 490
In ipotesi di salvataggio di nave cosiddetto
obbligatorio, cioè
effettuato in ottemperanza del dovere imposto dall'art. 490 cod. nav.,
il diritto del soccorritore al compenso sussiste nei confronti dei
soggetti
interessati alla spedizione marittima, il cui patrimonio abbia tratto
immediato
e diretto vantaggio dall'eliminazione del rischio di perdita della nave
e del suo carico. Detto compenso, pertanto, non può essere
preteso
nei confronti dell'amministrazione finanziaria, la quale, a seguito di
sequestro e confisca del carico, perchè importato in
violazione
della disciplina doganale (nella specie, sigarette), abbia provveduto
ad
immetterlo al consumo, considerato che gli eventuali benefici
dell'amministrazione
medesima, per tali vicende, attengono ad un momento che è
successivo
al salvataggio ed alla insorgenza del diritto nei riguardi degli
indicati
interessati. (la s.c., enunciando il principio di cui sopra, ha
precisato
che la ricorrenza di un salvataggio obbligatorio non restava esclusa
per
il fatto che la nave si trovava in pericolo a seguito di raffiche
sparate
da una motovedetta della guardia di finanza, la quale aveva poi
richiesto
il soccorso).