PRES. ZAPPULLI A REL. ALIBRANDI A.
PM. GAZZARA G (PARZ DIFF)
RIC. SOC COSTA ARM
RES. ARDESSI
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - lavoro subordinato - periodo di riposo - ferie annuali - retribuzione dovuta per le ferie - determinazione - criteri - riferimento alla contrattazione collettiva - necessità - fattispecie relativa alla computabilità o non nel trattamento per le ferie del compenso per lavoro straordinario forfettizzato e della indennità "rischio-mine".
COSTITUZIONE ART. 36
COD.CIV. ART. 2109
*COST.
COD.CIV. ART. 2121
*COST.
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 325
L. DEL 19/12/1979 NUM. 649
Nè dall'art. 36 cost. nè dall'art. 2109 cod. civ., applicabile anche al lavoro marittimo, risulta che la retribuzione dovuta per le ferie debba essere comprensiva di ogni elemento retributivo continuativo - come è invece richiesto dall'art. 2121 cod. civ. ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità - e, pertanto, in mancanza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, è alla disciplina collettiva che, anche in tema di lavoro marittimo, deve farsi riferimento per individuare la nozione di retribuzione ai fini del trattamento per le ferie. (principio affermato, nella specie, in relazione alla questione della computabilità o meno nel trattamento per le ferie del compenso per lavoro straordinario forfettizzato e dell'indennità "rischio-mine").
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITà - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - Di anzianità - diritto relativo - momento perfezionativo - disciplina applicabile - ultrattività della precedente - esclusione - fattispecie relativa a rapporto di lavoro cessato nel vigore dell'art. 361 cod. nav. (nuovo testo).
COD.CIV. ART.
2120 *COST.
COD.CIV. ART. 2121
*COST.
COD.NAV. ART. 361
D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
L. DEL 31/3/1977 NUM. 91 *COST.
Il diritto all'indennità di
anzianità, perfezionandosi
soltanto al momento dell'estinzione del rapporto di lavoro, rimane
integralmente
regolato dalla disciplina giuridica vigente in tale momento, con
conseguente
esclusione dell'ultrattività della precedente disciplina
difforme,
la quale non preclude al legislatore di regolare gli effetti dei
rapporti
giuridici non ancora esauriti. (principio affermato in fattispecie
relativa
a rapporto di lavoro cessato nel vigore dell'art. 361 cod. nav. nel
testo
sostituito dall'art. 1 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 marzo 1977 n. 91).