PRES. NOCELLA C REL. CAMPANILE M.
PM. BENANTI D (CONF)
RIC. SOC. ALITALIA
RES. DI PAOLO
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - risoluzione - in genere - assistenti di volo - mancato conseguimento dell'abilitazione all'espletamento dei compiti ex lett. b) e c) dell'art. 1 della legge n. 72 del 1974 - caducazione del rapporto - esclusione - disposizione ex art. 914 n. 2 cod. nav. - inapplicabilità.
COD.NAV. ART. 732
COD.NAV. ART. 914
L. DEL 2/3/1974 NUM. 72 ART. 1
L. DEL 2/3/1974 NUM. 72 ART. 3
L. DEL 2/3/1974 NUM. 72 ART. 4
L. DEL 2/3/1974 NUM. 72 ART. 6
Il mancato conseguimento da parte degli assistenti
di volo - i
quali fanno parte del personale addetto ai servizi complementari di
bordo
(e cioè dell'ultima delle quattro categorie in cui l'art.
732 cod.
nav. divide il personale di volo) - dell'abilitazione all'espletamento
dei compiti (servizio di pronto soccorso ai passeggeri e servizio di
emergenza
per l'evacuazione dell'aeromobile e l'impiego dei mezzi di salvataggio)
previsti alle lettere b) e c) dell'art. 1 della legge 2 marzo 1974 n.
72
non giustifica, di per sè solo, la caducazione del relativo
rapporto
di lavoro, potendo l'assistente di volo (purchè iscritto nel
registro)
far parte dell'equipaggio anche se non abbia conseguito detta
abilitazione,
senza che in tale ipotesi sia applicabile la disposizione dell'art. 914
n. 2 cod. nav. (concernente la risoluzione di diritto del contratto del
lavoratore cancellato dagli albi o dal registro ovvero sospeso o
interdetto
dal titolo professionale o dall'esercizio della professione
aeronautica).