PRES. AFELTRA G REL. ONNIS G.
PM. TRIDICO GS (PARZ DIFF)
RIC. SOC TIRRENIA
RES. DE PALO
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Sanzioni disciplinari - irrogazione - lavoro nautico - formalità procedurali ex artt. 1263 cod. nav. e 513 reg. nav. mar. - natura - provvedimento di cancellazione dal turno particolare - applicabilità - esclusione - contestazione dell'addebito e concessione di uno spazio temporale sufficiente all'apprestamento della difesa - necessità.
COD.CIV. ART. 2106
COD.NAV. ART. 1263
REG.NAV.MAR. ART. 513
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 7 *COST.
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 35 *COST.
Le formalità procedurali che ai sensi
degli artt. 1263
cod. nav. e 513 reg. nav. mar. debbono precedere, a pena di
nullità,
i provvedimenti disciplinari di inibizione dall'esercizio della
professione
marittima e di cancellazione dalle matricole, dagli albi o dai registri
attengono ad un potere disciplinare di natura pubblicistica e non sono
pertanto applicabili al provvedimento di cancellazione dal turno
particolare,
che - nell'ambito del rapporto di lavoro nautico assoggettato, in
virtù
del contratto collettivo, al regime di continuità -
è espressione
di un potere disciplinare traente origine dall'autonomia contrattuale e
riservato al datore di lavoro (che lo esercita direttamente o per mezzo
del comandante della nave). nondimeno, pur in mancanza di specifica
previsione
della disciplina collettiva, l'irrogazione della detta cancellazione
dal
turno particolare esige, alla stregua di un principio generale
dell'ordinamento
applicabile anche al lavoro nautico, che siano assicurate al
lavoratore,
pur senza l'adozione di atti formali, delle minime garanzie,
consistenti
nella preventiva contestazione dell'addebito e nella concessione di uno
spazio temporale sufficiente per l'apprestamento di una difesa
personale.