Giurisprudenza

   
 SEZ. L SENT. 07378 DEL 02/10/1987
 PRES. NOCELLA C   REL. ALIBRANDI A.
 PM. GOLIA R (PARZ DIFF)
 RIC. SOC.LINEE CANG
 RES. RICCONE

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - lavoro subordinato - periodo di riposo - ferie annuali - retribuzione dovuta - determinazione - riferimento al contratto collettivo - necessità - fattispecie relativa alla computabilità del compenso per lavoro straordinario forfettizzato.

 COSTITUZIONE ART. 36
 COD.CIV. ART. 2109     *COST.
 COD.CIV. ART. 2121     *COST.
 COD.NAV. ART. 1
 COD.NAV. ART. 325

 Nè dall'art. 36 cost. nè dall'art. 2109 cod. civ., applicabile anche al lavoro marittimo, risulta che la retribuzione dovuta per le ferie debba essere comprensiva di ogni elemento retributivo continuativo - come è invece richiesto dall'art. 2121 cod. civ. ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità - e, pertanto, in mancanza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, è alla disciplina collettiva che, anche in tema di lavoro marittimo, deve farsi riferimento per individuare la nozione di retribuzione ai fini del trattamento per le ferie. (principio affermato, nella specie, in relazione alla questione della computabilità o meno nel trattamento per le ferie del compenso per lavoro straordinario forfettizzato.)