PRES. ZAPPULLI A REL. ALIBRANDI A.
PM. GAZZARA G (PARZ DIFF)
RIC. COSTA ARMATORI
RES. GAGLIARDI
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - lavoro subordinato - periodo di riposo - ferie annuali - retribuzione dovuta per le ferie - determinazione - criteri - riferimento ai contratti collettivi per il lavoro marittimo - necessità - fattispecie relativa al computo del compenso per lavoro straordinario - forfettizzato e dell'indennità "rischio mine" in detta retribuzione.
COSTITUZIONE ART. 36
COD.CIV. ART. 2109
*COST.
COD.CIV. ART. 2121
*COST.
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 325
Nè dall'art. 36 cost. nè
dall'art. 2109 cod. civ.,
applicabile anche al lavoro marittimo, risulta che la retribuzione
dovuta
per le ferie debba essere comprensiva di ogni elemento retributivo
continuativo
come è invece richiesto dall'art. 2121 cod. civ. ai fini
della determinazione
dell'indennità di anzianità - e, pertanto, in
mancanza di
un principio generale di onnicomprensività della
retribuzione, è
alla disciplina collettiva che, anche in tema di lavoro marittimo, deve
farsi riferimento per individuare la nozione di retribuzione ai fini
del
trattamento per le ferie. (principio affermato, nella specie, in
relazione
alla questione della computabilità o meno nel trattamento
per le
ferie del compenso per lavoro straordinario forfettizzato e
dell'indennità
"rischio mine").