PRES. ZAPPULLI A REL. MICALI G.F.
PM. MARTINELLI V (CONF)
RIC. MESSINA
RES. SOC TIRRENIA
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO - Disciplina - compenso per ferie ed altre competenze indirette - determinazione - retribuzione - calcolo - criteri - riferimento ai contratti individuali o collettivi - limiti.
COSTITUZIONE ART. 36
COD.CIV. ART. 2099
COD.CIV. ART. 2109
*COST.
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 325
In tema di rapporto di lavoro nautico - rispetto al
quale le norme
del codice civile possono trovare applicazione, secondo il disposto
dell'art.
1 cod. nav., solo quando il diritto della navigazione (che costituisce
una legislazione speciale con proprie regole ispirate anche ad
interessi
di natura pubblica) non contenga apposite disposizioni nè
altre
applicabili per analogia - la determinazione delle componenti della
retribuzione
da prendere a base del calcolo del compenso per ferie ed altre
competenze
indirette deve essere compiuta alla stregua della specifica disciplina
dettata dai contratti individuali o collettivi (i quali ultimi sono
compresi
tra le fonti indicate dal citato art. 1), restando esclusa, anche ai
fini
della verifica dell'osservanza del precetto del primo comma dell'art.
36
cost., la possibilità di commistione fra i criteri
risultanti da
detta normativa e quelli stabiliti dalla disciplina
convenzionale.