PRES. MENICHINO G REL. ALIBRANDI A.
PM. FEDELI M (CONF)
RIC. SOC LLOYD
RES. IMPROTA
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO - Disciplina - compenso per ferie ed altre competenze indirette - determinazione - retribuzione - calcolo - criteri - riferimento ai contratti individuali o collettivi - limiti.
COSTITUZIONE ART. 36
COD.CIV. ART. 2099
COD.CIV. ART. 2108
COD.CIV. ART. 2109
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 325
In tema di rapporto di lavoro nautico, rispetto al
quale le norme
del codice civile possono trovare applicazione, secondo il disposto
dell'art.
1 cod. nav., solo quando tale codice non contenga apposite disposizioni
nè altre applicabili per analogia, la determinazione delle
componenti
della retribuzione da prendere a base del calcolo del compenso per
ferie
ed altre competenze indirette deve essere compiuta alla stregua della
specifica
disciplina dettata dai contratti collettivi (che il citato art. 1
comprende
tra le fonti del diritto della navigazione) e non alla stregua della
normativa
del codice civile, restando esclusa - anche ai fini della verifica
dell'osservanza
del precetto del primo comma dell'art. 36 cost. - la
possibilità
di commistione fra i criteri risultanti da detta normativa e quelli
stabiliti
dalla disciplina convenzionale.