PRES. NOCELLA C REL. GIUSTINIANI V.
PM. LA VALVA L (CONF)
RIC. IANNELLO
RES. SOC COOP GARIB
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA ONNICOMPRENSIVITà - Insussistenza - limiti - applicabilità per il compenso dovuto per ferie e festività - esclusione - limiti derivanti dalla autonomia collettiva e individuale - validità - osservanza dell'art. 36 cost. - obbligatorietà - calcolo dei cosiddetti istituti indiretti - criteri - fattispecie relativa al lavoro marittimo.
COD.CIV. ART. 2099
COD.CIV. ART. 2108
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 361
COD.NAV. ART. 374
L. DEL 27/5/1949 NUM. 260 ART. 5
L. DEL 31/3/1954 NUM. 90 ART. 1
L. DEL 31/3/1977 NUM. 91 *COST.
L. DEL 22/2/1934 NUM. 370
Il principio dell'onnicomprensività della
retribuzione
del lavoratore subordinato non ha valore di regola generale, ed in
particolare
non è stato adottato dal legislatore per la determinazione
nè
della retribuzione spettante al lavoratore in periodo feriale
nè
del compenso per le festività che vanno rapportati alla
retribuzione
globale con carattere di normalità, con esclusione quindi di
compensi
non continuativi o straordinari per loro natura o per patto espresso,
sicchè
la determinazione della misura, delle modalità e dei termini
di
erogazione della retribuzione resta affidata all'autonomia collettiva
e,
nell'ambito di questa, all'autonomia individuale, con l'unico limite
posto
dallo art. 36 cost. circa la proporzionalità e la
sufficienza della
retribuzione stessa. Ciò vale anche in tema di
determinazione della
base di calcolo dei cosiddetti istituti indiretti in materia di lavoro
marittimo con la conseguenza, in particolare, che la individuazione
delle
voci da prendere a base del calcolo del compenso per ferie e per riposi
compensativi va fatta alla stregua della disciplina collettiva del
settore.
(principio affermato con riferimento al c.c.n.l. 31 maggio 1975 per i
dipendenti
da imprese di navigazione).
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - Determinazione - in genere - presta- zioni eccedenti l'orario contrattuale - carattere straordinario - continuatività ed obbligatorietà - irrilevanza - computo del compenso per lo straordinario sulla base di calcolo dell'indennità per il riposo compensativo non goduto e per le ferie non fruite - esclusioni implicite evincibile dalla contrattazione collettiva - ammissibilità.
COD.CIV. ART. 2099
COD.CIV. ART. 2108
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 361
COD.NAV. ART. 374
L. DEL 31/3/1977 NUM. 91 *COST.
Ove la disciplina collettiva stabilisca il normale
orario giornaliero,
la prestazione lavorativa eccedente l'orario concordato, anche se
inferiore
al limite legale massimo, va qualificata straordinaria e quindi
retribuita
a norma dell'art. 2108 cod. civ., senza che l'eventuale carattere
continuativo
ed obbligatorio della stessa valga a trasformarla in prestazione
ordinaria.
Pertanto, legittimamente la contrattazione collettiva di settore (nella
specie: ccnl 31 maggio 1975) implicitamente esclude che il compenso per
il lavoro straordinario concorra a formare la base di calcolo della
indennità
per il riposo compensativo non goduto e per le ferie non
fruite.