Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 08456 DEL 18/11/1987
PRES. ANTOCI S   REL. SENESE S.
PM. VISALLI I (PARZ DIFF)
RIC. RIM PANFIDO
RES. TREVISAN

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - nei periodi di attesa - determinazione - autonomia contrattuale - rilevanza - art. 2108 cod. civ. - applicabilità - esclusione - mancanza di disciplina collettiva sulla retribuzione dei predetti periodi o esclusione di quest'ultima da parte di detta disciplina - determinazione del corrispettivo ex artt. 36 cost. e 2099 cod. civ. - obbligatorietà.

COSTITUZIONE ART. 36
COD.CIV. ART. 2099
COD.CIV. ART. 2108
COD.NAV. ART. 1

I periodi di attesa, che caratterizzano il lavoro nautico e vanno distinti sia dai periodi di riposo che delle pause che si verificano durante l'ordinaria attività lavorativa, richiedono solo la disponibilità per un eventuale impiego e non già l'effettività ed attualità dell'impiego stesso nell'uno o nello altro servizio portuale. Pertanto, la limitazione di libertà che da essi deriva al marittimo è retribuita secondo il criterio stabilito dall'autonomia contrattuale relativa alla specialità del rapporto e non già secondo il criterio stabilito dal diritto comune per la retribuzione del lavoro straordinario (art. 2108 cod. civ.), che, per espressa volontà legislativa, non è estensibile al lavoro nautico. Peraltro, ove la disciplina collettiva non detti criteri per la retribuzione di tali periodi o, in contrasto con l'art. 36 cost., addirittura escluda per essi ogni compenso, l'inapplicabilità al lavoro nautico del citato art. 2108 cod. civ. non impedisce che il giudice, alla stregua della norma costituzionale suddetta e dell'art. 2099, secondo comma, cod. civ. debba determinare il corrispettivo dovuto per i periodi di attesa, eventualmente traendo parametri di giudizio dalla successiva contrattazione collettiva che tale compenso disciplini. 
 
 



 
 
 

ASSISTENZA E SALVATAGGIO DI NAVE - PRESCRIZIONE - Artt. 500 e 509 cod. nav. - portata - diritto del membro dell'equipaggio della nave soccorritrice verso l'armatore di quest'ultima - esclusione.

COD.NAV. ART. 373
COD.NAV. ART. 499
COD.NAV. ART. 500
COD.NAV. ART. 509

La speciale prescrizione di cui agli artt. 500 e 509 cod. nav. riguarda il diritto (alle indennità ed ai compensi di assistenza o salvataggio e di recupero) nei confronti dell'armatore della nave salvata o recuperata - cioè la pretesa che, ai sensi dell'art. 499 dello stesso codice, è esercitabile in surrogatoria, per la parte di compenso loro spettante, dai componenti dell'equipaggio - e non già il diritto del membro dell'equipaggio della nave soccorritrice verso l'armatore di quest'ultima, che si configura come diritto di credito derivante dal contratto di arruolamento ed è, in quanto tale, soggetto alla prescrizione dell'art. 373 cod. nav. 
 



 
 

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - prescrizione - retribuzione - in genere - diritto al pagamento di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori - riconoscimento della relativa qualifica - irrilevanza - conseguenze - prescrizione della retribuzione ex art. 373 cod. nav. - operatività.

COSTITUZIONE ART. 36
COD.NAV. ART. 373

Il diritto al pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori effettivamente svolte prescinde dal riconoscimento della qualifica ad esse corrispondente, trovando titolo nell'art. 36 cost., e soggiace quindi alle norme che disciplinano la prescrizione della retribuzione, ossia, nel caso di lavoro nautico, all'art. 373 cod. nav.