PRES. DELLA TERZA E REL. CAMPANILE M.
PM. GAZZARA G (CONF)
RIC. SOC TIRRENIA
RES. TODISCO
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - Procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere - criteri di collegamento ex art. 603 cod. nav. - rilevanza - mancanza - criterio generale ex artt. 18 e 19 cod. proc. civ. - applicabilità.
COD.PROC.CIV. ART. 18
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 19
COD.PROC.CIV. ART. 413
COD.NAV. ART. 603
Nelle controversie relative a rapporti di lavoro marittimo, la
determinazione
del giudice competente per territorio, ove non sia utilizzabile alcuno
dei criteri di collegamento previsti dall'art. 603 cod. nav.
(prevalente
sull'art. 413 cod. proc. civ., il cui concetto di azienda o dipendenza
non è riferibile alla nave), deve essere compiuta alla
stregua del
criterio generale del foro del convenuto, stabilito, rispettivamente
per
le persone fisiche e giuridiche, dagli artt. 18 e 19 cod. proc. civ.,
il
primo dei quali è espressamente richiamato dall'art. 413
dello stesso
codice.